Adempimenti

Le collaborazioni tornano «rischiose»

di Giampiero Falasca

La cancellazione delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, prevista dall’articolo 13 del Decreto lavoro (che sopprime i commi dal 353 al 361 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018), è destinata a riaprire il problema dell’inquadramento giuslavoristico dei collaboratori delle associazioni sportive.

La riforma dello scorso anno aveva introdotto nell’ordinamento la possibilità di utilizzare una delle forme societarie prevista dal Codice civile (società di persone o di capitali) per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.

L’introduzione della società dilettantistica a scopo di lucro, ad opera della Legge di Bilancio 2018, intendeva fondamentalmente raggiungere due obiettivi: far emergere una base imponibile sino ad allora completamente detassata, da un lato, e creare uno strumento giuridico in grado di attrarre una maggiore quantità̀ di capitali che avvantaggiasse in generale gli operatori del settore sportivo dilettantistico, dall’altro.

Gli obiettivi di questa riforma non sono, evidentemente, condivisi dalla nuova maggioranza governativa, che con il Decreto lavoro ha cancellato completamente le regole introdotte lo scorso anno, sancendo l’integrale ritorno al regime vigente in precedenza, nel quale il principio cardine per le società e le associazioni sportive dilettantistiche era il divieto di lucro soggettivo.

Con l’abrogazione della riforma, sono cancellate – oltre alle norme che regolavano lo statuto (comma 354) e il regime fiscale agevolato (comma 355) - anche le disposizioni volte a disciplinare i rapporti di lavoro e il relativo inquadramento fiscale e previdenziale (commi 357, 358, 359 e 360).

Sono abrogate, quindi, le norme che consentivano di inquadrare i collaboratori delle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, svolgenti mansioni riconosciute necessarie da parte del Coni, come contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e che determinavano la non operatività della presunzione automatica di riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle collaborazioni poste in essere da tali enti ai sensi del Dlgs n. 81/2015.

Con questo ritorno al passato: le attività sportive dilettantistiche potranno essere esercitate giuridicamente come Asd o Ssd, mentre il regime delle collaborazioni – fatti salvi alcuni specifici aspetti contributivi e fiscali, ben riassunti nella circolare del 1° dicembre 2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro – torna ad essere quello comune, con tutte le problematiche connesse in merito all’individuazione di un tipo contrattuale adeguato a rappresentare forme di lavoro molto particolari e poco collocabili entro schemi tradizionali.

Si ripropone, in particolare, la difficoltà di utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza incappare nella presunzione di subordinazione prevista dal Dlgs 81/2015 a carico dei soggetti che esercitano un potere organizzativo nei confronti dei collaboratori; potere che viene considerato elemento sufficiente a determinare l’applicazione delle regole previste per il lavoro subordinato.

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