Rapporti di lavoro

Imprese sociali, entro il 20 gennaio l’adeguamento degli statuti, solo col notaio

di Antonio Carlo Scacco

Con la circolare 3711/C del 2 gennaio il Mise risponde ad alcune criticità in materia di adempimenti pubblicitari posti a carico, a seguito della emanazione del decreto legislativo 112/2017, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Una prima problematica attiene alla richiesta, formulata da alcuni uffici del registro in sede di prima iscrizione, del deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale alle società neocostituite che, in quanto tali, non hanno ancora approvato un bilancio. Ne segue l'impossibilità per tali imprese di vedersi iscritte nella sezione speciale, con tutte le conseguenze del caso. Il ministero dello Sviluppo economico precisa, richiamando un suo precedente parere (356521/2017), che nessuna norma impone il deposito del «bilancio sociale» o del «documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa» come requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale. Pertanto, alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale, si deposita il solo atto costitutivo e lo statuto conformi alle norme settoriali e gli altri atti eventualmente compresenti. Gli atti non ancora esistenti potranno essere iscritti/depositati a mano a mano che si manifestano nella vita societaria entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Ulteriore problematica affrontata concerne l’individuazione del momento da cui decorre l'obbligo, per le cooperative sociali e loro consorzi iscritte nella sezione speciale imprese sociali del registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale. Tali soggetti, a mente del citato decreto legislativo 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Proprio a causa di tale attrattività “automatica”, secondo il Mise, si renderebbe applicabile la norma secondo cui l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali e il loro deposito resterebbe facoltativo fino alla emanazione delle linee guida previste dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo (fatte salve le diverse disposizioni regionali in proposito).

Una terza problematica concerne l'obbligo di adeguamento degli statuti per le imprese sociali già esistenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo 112 (che in base alle modifiche apportate dal decreto legislativo 95 del 20 luglio 2018 dovrà essere effettuato entro il prossimo 20 gennaio). Il ministero chiarisce in proposito che l'adeguamento dovrà in ogni caso richiedere l'intervento del notaio.

Infine, quarta ed ultima problematica risolta, sempre con riferimento all'obbligo di adeguamento degli statuti si evidenzia che per le cooperative sociali e loro consorzi (come già detto iscritte di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali) nessun obbligo è richiesto in proposito.

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