Contenzioso

Sicurezza sul lavoro, costa caro al datore la mancata sostituzione del preposto con una persona competente

di Mario Gallo

Uno dei tratti distintivi più significativi del Dlgs 81/2008 è certamente l'enfatizzazione del dovere di vigilanza del datore di lavoro sui dipendenti al fine di accertare che rispettino le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. In diverse occasioni la Cassazione ha messo sotto i riflettori il contenuto di tale dovere e da ultimo, la quarta sezione penale con la sentenza 15 novembre 2018, numero 51530, ha affrontato un altro profilo, invero, particolarmente rilevante: la continuità dell'attività di vigilanza attraverso il preposto competente.

Bisogna premettere che la vicenda processuale affrontata riguarda l'infortunio di due operai all'interno di un cantiere, precipitati dall'altezza di ben sei metri mentre lavoravano sulla copertura di un tetto, dopo che si erano sfondate alcune lastre, provvisti dell'imbracatura ma non assicurati alle linee-vita; sia il Tribunale di Pistoia che la Corte d'appello di Firenze hanno riconosciuto R.F., in qualità di datore di lavoro della ditta P.I., responsabile del reato di lesioni colpose gravi (articolo 590 del codice penale) con violazione della disciplina antinfortunistica prevista dall’articolo 71, comma 4, lettera a, del Dlgs 81/2008.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili. In particolare ha lamentato la nullità della sentenza per carenza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà in punto di mancata o erronea valutazione delle prove assunte, facendo rilevare, in particolare, che la responsabilità dell'accaduto sarebbe ascrivibile sostanzialmente a una condotta negligente dei due lavoratori infortunati che «per imprevedibile iniziativa autonoma ad un certo punto avevano deciso di sganciarsi» e non allo stesso che, per altro, in assenza del capo cantiere G.B. lo avrebbe sostituito proprio con uno dei due infortunati, G.T., in possesso, a suo avviso, delle competenze per svolgere le mansioni di sostituto preposto.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Un elemento decisivo è stato ritenuto la mancanza, al momento dell'infortunio, del capo cantiere e responsabile della sicurezza, assente da giorni, che non era stato sostituito «sicché gli operai presenti sul luogo di lavoro si auto-organizzavano, quanto alla sicurezza, e il datore di lavoro non era mai presente sul cantiere».

Ricordano i giudici che secondo tradizionale e sempre valido insegnamento della Cassazione, nel caso d'infortunio sul lavoro, qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente «deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l'infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte; né ad escludere la responsabilità del legale rappresentante della società varrebbe l'eventuale ignoranza dell'assenza dal luogo di lavoro della persona addetta al compito in questione, atteso che egli, quale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha l'obbligo di accertarsi della relativa presenza in cantiere». Si tratta, pertanto, di una circostanza aggravante non aver operato la sostituzione del preposto con altra persona competente avendo lo stesso un dovere di vigilanza caratterizzato dall'elemento della continuità.

Il datore di lavoro, invece, si era difeso facendo rilevare di avere operato la sostituzione del preposto assente con uno dei due operai infortunati ma, sempre secondo i giudici di legittimità, il sostituto non poteva essere qualificato come preposto competente avendo frequentato solo un corso per addetto alla rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto.
Sotto tale profilo occorre ricordare, infatti, che dopo l'avvento del Dlgs 81/2008, sul datore di lavoro grava lo specifico obbligo di formare tale figura sia attraverso la frequenza ai corsi di formazione generale e specifica per lavoratore, sia al corso di formazione aggiuntiva per preposti, secondo quanto stabilisce l'articolo 37 di tale decreto e l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Formazione che dovrà essere completata da quella integrativa e dall'addestramento nei casi previsti dalla vigente normativa, in modo da far si che la vigilanza operativa venga assicurata attraverso la figura del preposto competente così come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e, del Dlgs 81/2008.

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