Prestazioni di lavoro occasionale
Il contratto di prestazione occasionale ha subito un’ulteriore modifica ad opera del decreto “dignità” D.L. n. 87/2018 – convertito in Legge 96/2018 - , attraverso il quale è stato concesso più ampio respiro ai datori di lavoro del settore agricolo e del turismo. Il Dl n. 50/2017 all'articolo 54 bis comma 14, prescrive i casi di assoluto divieto stabilendo al punto a) che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato, per le attività lavorative rese da: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università'; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Stando alle indicazioni dell'INPS (Circolare INPS 107/2017 e Messaggio 2887/2017) il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Occorre inoltre ricordare che al comma 5 dello stesso articolo 54 bis è stabilito che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, stando al tenore letterale della norma, se si fa attenzione a quanto prescritto al comma 5 e nel rispetto dei limiti economici stabiliti dalla norma sia in capo all'utilizzatore che al prestatore, nell'azienda ove insistono contratti stagionali, e pertanto non “ a tempo indeterminato”, sembrerebbe concesso l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale seppure la forza lavoro presente in azienda sia superiore alle 5 o 8 unità concesse dalla legge.
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