Previdenza

Per le pensioni in cumulo pubblico-privato, doppio regime fiscale se si risiede all’estero

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di Pietro Gremigni

Per i pensionati residenti all'estero che beneficiano di un trattamento in cumulo si applica un doppio regime fiscale corrispondente alla diversa disciplina con cui sono tassate le pensioni dei dipendenti privati e quelle dei dipendenti pubblici.

L'Inps, con il messaggio 30 ottobre 2018, numero 4029, chiarisce il meccanismo di tassazione per quei residenti all'estero che beneficiano di una pensione in cumulo basata cioè sulla somma gratuita di due quote, una a carico dell'Ago Inps dipendenti privati e una a carico delle gestioni dei dipendenti pubblici ex Inpdap.

Pensione in cumulo – Il trattamento pensionistico che forma oggetto del messaggio Inps è quello in cumulo (legge 232/2016), basato sul cioè sulla sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti ai fini della maturazione di una pensione di vecchiaia o anticipata. Ciascuna gestione calcola ed eroga la propria quota che viene in ogni caso messa in pagamento dell'Inps sotto forma di un unico trattamento.

Residenti all'estero – La regola fiscale generale in caso di pensionato residente all'estero è stabilita nelle singole convenzioni contro la doppia imposizione, a loro volta modellate sulla convenzione generale Ocse, ed è la seguente:
- tassazione esclusiva nel paese di residenza per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati;
- tassazione nel paese di erogazione delle prestazioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici, fatta salva la possibilità di deroga in caso di acquisizione della cittadinanza del paese estero di residenza.

Pertanto in caso di un pensionato con trattamento in cumulo, residente all'estero in uno stato col quale esiste una convenzione con l'Italia contro le doppie imposizioni, il regime di tassazione replica la regola generale e cioè:
- per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la potestà impositiva è da riconoscersi in via esclusiva al nostro Paese;
- per l'importo corrispondente ai periodi assicurativi accreditati presso gestioni previdenziali dei dipendenti privati la potestà impositiva è da riservarsi al Paese di residenza del percettore.

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