Previdenza

Opzione Donna, le precisazioni dell’Inps

di Michele Regina

Nel messaggio n. 1182 de 15 marzo l'Istituto precisa i termini per poter fruire del c.d. regime sperimentale donna ai fini dell'accesso agevolato alle prestazioni pensionistiche di anzianità. L'Inps sottolinea in particolare il requisito anagrafico e l'obbligo di cessare contestualmente il rapporto di lavoro.
Come noto l'articolo 1 , commi 222 e 223, della legge di Stabilità per il 2017 ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (quella del c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Più in particolare “Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Con il messaggio di che trattasi l'Inps interviene quindi - e nuovamente - sul regime sperimentale donna, con cui è stata introdotta la possibilità, per le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti per la pensione, di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, con opzione espressa per la liquidazione della pensione con il calcolo del sistema contributivo.
Tale facoltà è infatti riservata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.
Le lavoratrici che ne hanno diritto possono presentare in qualsiasi momento istanza di pensione di anzianità , anche successiva all'apertura della c.d. finestra mobile, nel rispetto del regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, cessando anche il rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

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