L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo della media occupazionale nel semestre e aliquota cigs

di Marrucci Mauro

La domanda

L'aliquota per il finanziamento della cigs è dovuta quando si superano le 15 unità occupate nel semestre precedente. Il superamento si considera avvenuto quando la media è superiore a 15,50 oppure basta superare anche di un decimale il limite di 15 per considerare dovuta l'applicazione dell'aliquota dell'0,90%? Grazie

L’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, in materia di CIGS, prevede che “i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle (…) imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti” per i settori di cui al comma 1 o “più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti” per gli altri settori di cui al comma 2. In tale circostanza la disposizione risulta chiara nel precisare che l’obbligo decorre dal superamento del numero dei dipendenti previsto per ciascuna fattispecie aziendale e pertanto 15 o 50 lavoratori a seconda dei casi atteso che il computo attiene ad una media semestrale. Nella circostanza prospettata anche il superamento di un solo decimale comporta l’insorgenza degli obblighi previsti per l’applicazione della CIGS anche sotto il profilo contributivo. Nello specifico per quanto concerne il computo dei dipendenti occorrerà fare riferimento ai criteri previsti, non in ultimo, dalla prassi ministeriale. Nella fattispecie i dipendenti a tempo determinato, nonostante la previsione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015, attese le precisazioni del Ministero del lavoro, rese con la circolare n. 24/2015, devono essere ordinariamente computati in ragione della media dei lavoratori occupati nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, secondo i criteri già richiamati. Per altro verso computano: - i dirigenti; - gli apprendisti; - i lavoratori a domicilio; - i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario svolto ivi compreso l’eventuale lavoro supplementare (Ministero del Lavoro, circolare n. 9/2004) - i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre; - i lavoratori in regime di telelavoro. Non rilevano invece: - il lavoratore assente, ancorché non retribuito unicamente nel caso in cui sia sostituito da un altro lavoratore assunto (in questo caso sarà computato soltanto il lavoratore assunto in sua vece); - i lavoratori con contratto di inserimento; - i lavoratori somministrati;

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