Lavoro occasionale e "vecchi" voucher
Sebbene il lavoro accessorio utilizzato attraverso i vecchi “voucher” o “buoni lavoro” e le nuove prestazioni occasionali (LF – Libretto per le famiglie e CPO - Contratto di prestazione occasionale) presentino molte similitudini, e il secondo sia giunto a sopperire l’abrogazione del primo, si tratta comunque di due istituti diversi, normati da leggi differenti. Seppure non sia specificatamente indicato, non sembra esistere un divieto di cumulo tra i c.d. “vecchi” e “nuovi” voucher, il che si deduce anche dai limiti, divieti e sanzioni previsti dalla vigente normativa (articolo 54bis del D.L. 24 Aprile 2017 n. 50 convertito in legge 96 del 21/6/2017 ).Si tratta dunque di due strumenti autonomi che, in assenza di un divieto specifico, potranno convivere sino al 31/12/2017 ed operare ciascuno nel rispetto delle due diverse procedure e dei due diversi limiti. Sembra dunque possibile, anche se poco probabile considerato che oltre il 17 marzo 2017 i "vecchi" voucher non erano più acquistabili dai committenti, che un lavoratore abbia a percepire nell’anno 2017 fino al limite dei 7.000 euro da più committenti tramite buoni lavoro e riscuotere fino al limite di 5.000 euro il corrispettivo per prestazioni relative al nuovo Contratto di Prestazione Occasionale con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Con il medesimo criterio, i limiti fissati per i committenti e riferiti a ciascun prestatore, potranno essere raggiunti sulla base della singola norma nel corso del 2017 e non cumulati.