Adempimenti

Nessun aumento per le irregolarità compiute prima del 2019

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


Gli aumenti previsti dalla legge di bilancio non riguardano tutte le disposizioni relative a salute e sicurezza. Infatti la legge 145/2018 fa esplicito riferimento al testo unico, ma non fa cenno alle altre disposizioni di legge non confluite nel Dlgs 81/2008. Si fa riferimento, per esempio, ai lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti rientranti nelle norme protettive indicate al Capo VIII del Dpr 230/1995, ovvero ai lavori nei sotterranei disciplinati dal Dpr 320/1956 o quelle nei cassoni ad aria compressa (Dpr 321/1956).

Tutti gli aumenti in questione si applicano a violazioni commesse dal 2019, sia in ambito amministrativo che penale. Infatti, in materia di illeciti puniti con sanzioni amministrative il comportamento deve essere assoggettato alla legge del tempo in cui tale comportamento è stato posto in essere. Ne deriva, in tal caso, che se l'accertamento si riferisce a fatti antecedenti al 1° gennaio 2019, non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge di bilancio. E' chiaro che in proposito si applica il principio di legalità stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 689/1981 il quale stabilisce che «nessuno piò essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione». Da quanto sopra si trae la conclusione che l'aumento delle sanzioni amministrative, indipendentemente dalla data dell'accertamento/contestazione, si applica per le violazioni commesse dal 1° gennaio scorso.

Per le sanzioni penali (di solito contravvenzioni punite, per la parte pecuniaria, con l'ammenda seppure alternativa o accompagnata all'arresto) si applica il principio del “favor rei” nel senso che secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del codice di procedura penale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori son diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Quindi per un illecito commesso prima del 2019 e contestato dal 2019 in poi, non si applicano le maggiorazioni, in quanto la legge in vigore fino al 2018 è più favorevole. Se invece l'illecito è commesso da quest'anno, scatta la sanzione maggiorata.

Qualche perplessità sorge sulla circostanza in cui è previsto il raddoppio delle maggiorazioni delle sanzioni. La norma ipotizza che questa disposizione si applichi al <<datore di lavoro che sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti>>. E' da considerare, però, che almeno per quanto concerne gli illeciti amministrativi non sembra che tutti gli uffici degli Ispettorati territoriali e quello nazionale siano dotati di banche date dalle quali sia possibile attingere l'esistenza di precedenti illeciti contestati nei confronti di trasgressori nei tre anni precedenti alla data del nuovo accertamento. La stessa situazione potrebbe verificarsi anche nei con datori di lavoro nei cui confronti siano state accertate violazioni in materia di salute e sicurezza nei precedenti tre anni e per le quali sia intervenuta l'estinzione del reato in base all'articolo 20 del Dlgs 758/1994.

Vi è infine da osservare che non tutte le disposizioni sulla lotta al lavoro in “nero” sono trattate con lo stesso metro. Infatti, mentre quelle relative alla maxisanzione e distacco vengono incrementate del 20%, non altrettanto avviene per la sanzione connessa con la sospensione dell'attività imprenditoriale riferita anch'essa al lavoro non risultante da alcuna documentazione obbligatoria, quindi “in nero”. Infatti, per il fatto che l'ipotesi di irregolarità sia contenuta nel testo unico, l'incremento dell'importo della sanzione sarà del 10%, scontando, verosimilmente dell'incremento del 9,60% già intervenuto dal 1° luglio 2013 in base all'articolo 147 del Dlgs 106/2009 e successive modificazioni e quello dell'1,9% scattato lo scorso mese di luglio.

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