Rapporti di lavoro

Cambio appalto, ecco le tutele per i lavoratori

di Monica Lambrou

Nella successione tra diverse imprese in un contratto di appalto, si pone il delicato problema di individuare le possibili tutele applicabili ai lavoratori alle dipendenze del primo appaltatore. Il mantenimento della posizione lavorativa del dipendente è, infatti, subordinato alla sussistenza dei presupposti del trasferimento d’azienda, posto che, in caso contrario – ove sia configurabile un mero subentro - l’opportunità di far salvi i rapporti di lavoro precedentemente instaurati è rimessa esclusivamente ad accordi o ad altre fonti.

Questo assunto trova una recente conferma nell’ordinanza 33 del 2 agosto 2018 con la quale il Tribunale di Cagliari, in linea con la giurisprudenza prevalente in materia, ha offerto spunti interessanti per individuare il confine tra le due ipotesi. Quando scatta il diritto alla conservazione del posto?

Il trasferimento d’azienda

L’articolo 2112 del Codice civile prevede esplicitamente che, in caso di trasferimento d’azienda, «il rapporto di lavoro continua con il cessionario» e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La stessa norma, peraltro, configura una cessione/trasferimento aziendale in tutte le operazioni per le quali, «in seguito a cessione contrattuale o fusione», cambi il titolare di un’attività economica organizzata (preesistente), ma la stessa conservi in seguito all’evento traslativo «la propria identità». Ciò vale, in ogni caso, anche ove a essere oggetto di trasferimento sia esclusivamente un ramo d’azienda, purché questo, oltre a preesistere rispetto alla cessione, abbia i caratteri dell’autonomia e dell’organizzazione. In altri termini, deve trattarsi di una componente che consenta di per sé di esercitare l’attività imprenditoriale, a prescindere da un suo inserimento nell’intero complesso aziendale (in questo senso, si legga la sentenza della Cassazione 10542 del 2016).

Ebbene, nello specifico caso della successione nei contratti d’appalto, a venire in rilievo è anche la disposizione dell’articolo 29, comma 3 del Dlgs 276/2003, che esclude espressamente la configurabilità delle tutele ex articolo 2112 del Codice civile ove il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa e siano presenti elementi di discontinuità «che determinano una specifica identità di impresa».

La valutazione dei giudici

Spetta, con ciò, ai giudici effettuare una valutazione in concreto – a prescindere dalla qualificazione operata dalle parti – sulla natura dell’evento traslativo e verificare, quindi, il diritto del lavoratore alla conservazione del posto. In questo senso, assumono rilevanza svariati fattori presuntivi.

In primo luogo, si ha trasferimento – e scattano dunque le tutele connesse – quando tra un appaltatore e l’altro si registra il passaggio di beni «di non trascurabile entità» (Tribunale di Cagliari, ordinanza 33/2018), purché gli stessi siano ceduti non nella loro individualità, bensì nella loro funzione unitaria, “strumentale” all’esercizio dell’impresa. I beni in oggetto possono, in ogni caso, essere immateriali, tuttavia ciò non può ritenersi sufficiente a integrare il concetto di azienda di cui all’articolo 2555 del Codice civile («l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»). Infatti, è sempre – e comunque - richiesta la presenza di beni materiali organizzati per le finalità esposte.

A fungere da possibile parametro che consenta di propendere per la fattispecie del trasferimento, c’è indubbiamente il grado di somiglianza tra le attività esercitate dalla prima impresa con la subentrante.

In ogni caso, il mantenimento dei lavoratori precedentemente impiegati – quand’anche sussistente – non può di per sé costituire indice dell’avvenuto trasferimento d’azienda. Il lavoro rappresenta, infatti, soltanto uno dei fattori produttivi che caratterizzano l’attività imprenditoriale. Perché possa trovare applicazione la totalità delle tutele in favore dei dipendenti, la cessione dei relativi contratti di lavoro al nuovo appaltatore deve, a ben vedere, essere accompagnata dal trasferimento di un determinato know how, da intendersi come un complessivo bagaglio di conoscenze, capacità tecniche ed esperienze, interamente finalizzato alla realizzazione di un «risultato produttivo definito e predeterminato» (Cassazione, 1769/2018).
Le pronunce

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