Agevolazioni

Neoassunti, doppi impieghi e redditi: i nodi per i datori

Serve una retribuzione  imponibile sotto 2.692 euro al mese

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

L’una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti (Dl 50/2022) rischia di appesantire non poco la gestione delle buste paga di luglio: infatti, se è vero che la misura avrà l’effetto di incrementare lo stipendio netto, dall’altro canto avrà un notevole impatto operativo per i datori di lavoro e i professionisti che dovranno trattare i relativi adempimenti. In questo senso, il meccanismo applicativo disciplinato dal provvedimento rende il percorso tutt’altro che agevole.

In attesa delle specifiche che saranno rilasciate dall’Inps, proviamo a comprendere a chi spetta e con quali modalità sarà erogato il bonus.

Potranno beneficiare dell’agevolazione i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, per almeno una mensilità, abbiano fruito dell’esonero contributivo dello 0,8%, previsto dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021, articolo 1, comma 121). La norma precisa che per poter ricevere l’una tantum i lavoratori non devono essere titolari di nessun tipo di trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e non devono far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza (articolo 32, commi 1 e 18). Per l’erogazione ai dipendenti, entra in campo il datore di lavoro: il primo step da attuare, già a partire da questi giorni, è quello di individuare i lavoratori che nel primo quadrimestre dell’anno hanno usufruito dell’esonero dello 0,80% come sopra descritto, perché solo questi hanno diritto di ricevere il beneficio.

Qui sorge un primo ostacolo, perché nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto successivamente, ad esempio a maggio, il nuovo datore di lavoro non può sapere se ha goduto o meno dell’esonero contributivo dello 0,8% durante il precedente rapporto: in questa ipotesi, quindi, il dipendente, per poter accedere all’una tantum, sarà tenuto a dichiarare la condizione della fruizione dell’esonero da un altro datore di lavoro.

Un’altra criticità nasce se la situazione appena descritta si verifica a ridosso, ad esempio, di fine luglio quando il lavoratore ha interrotto un precedente rapporto di lavoro dipendente nelle prime settimane del medesimo mese: per incassare l’una tantum dal nuovo datore, oltre alla dichiarazione richiesta dal decreto, dovrà anche comunicare di aver goduto dell’esonero contributivo nel primo quadrimestre 2022 e di non percepire dal vecchio datore i 200 euro di bonus nell’ultimo cedolino di luglio.

Stesso discorso vale per i dipendenti con doppio datore, come quelli in regime part-time: questi possono richiedere l’una tantum su un solo rapporto.

Il secondo passaggio richiesto dal decreto, consiste proprio nella raccolta delle informazioni utili per poi poter corrispondere l’una tantum, in modo da trovarsi pronti quando saranno elaborate le buste paga di competenza della mensilità di luglio prossimo. Occorre appunto prestare attenzione perché, al momento, non sono ammesse deroghe a questa scadenza.

Per ottemperare a questo adempimento (previsto dal comma 1, dell’articolo 31) il datore è tenuto a farsi rilasciare una dichiarazione dai dipendenti, con la quale sottoscrivono di non essere titolari delle prestazioni sopra descritte.

Sotto l’aspetto oggettivo il bonus va erogato in busta paga a titolo di una tantum, non è rapportato in caso di part-time né va riconosciuto in base alle giornate. Confluisce direttamente nel netto del cedolino, in quanto non determina un incremento dell’imponibile contributivo e fiscale; non trattandosi di retribuzione non entra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e/o di altri istituti, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.

Con riferimento al recupero delle somme corrisposte, anche se a oggi l’Inps non ha ancora fornito indicazioni e codifiche, il datore potrà procedere al conguaglio con l’Uniemens del mese di luglio, riportando nel credito le somme maturate per effetto dell’erogazione dell’una tantum. Quindi, anche i datori di lavoro che utilizzano il calendario sfasato porteranno a credito gli importi sull’Uniemens di luglio, secondo le previsioni dell’articolo 31, comma 4 del Dl 50/2022.

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