Contenzioso

Trasferimento d’azienda se l’appalto viene retrocesso

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’esistenza di un appalto di servizi non esclude l’ipotesi che ci si trovi nel contesto di un trasferimento di azienda, il quale si produce quando con la retrocessione dei servizi appaltati si trasferisce la complessiva organizzazione utilizzata dall’appaltatore, inclusi quasi tutti i dipendenti. La Corte di cassazione ( sentenza 6770/2017 ) precisa, in questo senso, che si realizza un trasferimento d’azienda anche nell’ipotesi di successione nell’appalto di servizi, a condizione che intervenga un passaggio di beni di entità non trascurabile, tale da rendere possibile la realizzazione di una specifica attività imprenditoriale.

Le medesime considerazioni, ad avviso della Corte, vengono in rilievo non solo nel caso di cambio appalto, ma anche nell’ipotesi in cui l’impresa committente decida di riportare in azienda i servizi in precedenza affidati in appalto. In questa eventualità, se alla reinternalizzazione delle attività appaltate si accompagna la restituzione dei locali, delle attrezzature e della complessiva organizzazione mediante la quale l’appaltatore aveva prestato i servizi, si rientra nel campo di applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

A supporto di queste conclusioni la Cassazione richiama l’insegnamento della Corte di giustizia Ue, secondo cui si ha trasferimento d’azienda, con tutte le implicazioni che ne discendono in termini di stabilità occupazionale, quando l’entità economica oggetto di cessione conserva la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario. La Suprema corte, ricollegandosi alle pronunce della giustizia comunitaria, ribadisce che, per verificare se tale condizione si è realizzata, occorre prendere in esame l’insieme delle circostanze di fatto, tra cui la cessione degli elementi materiali, la riassunzione del personale, la retrocessione della clientela e il grado di analogia dell'attività esercitata prima e dopo la cessione.

Utilizzando questo parametro di riferimento, la Cassazione perviene alla conclusione che anche in presenza di retrocessione dell’appalto all’impresa committente può realizzarsi un’ipotesi riconducibile al trasferimento d’azienda, che scatta quando l’operazione di restituzione include l’organizzazione economica attraverso cui l’appaltatrice esercitava i servizi.

La sentenza della Cassazione acquista particolare rilievo in relazione alla recente disciplina introdotta dalla legge 122/2016 in adeguamento a disposizioni comunitarie, la quale ha previsto che, in ipotesi di cambio appalto, l’acquisizione di personale già impiegato nello stesso non costituisce trasferimento d’azienda se l’appaltatore subentrante è dotato di una propria struttura operativa e di una specifica identità di impresa.

Allo stesso modo, la sentenza della Cassazione si rifà alle elaborazioni della giurisprudenza comunitaria per concludere che, anche in caso di retrocessione dell’appalto al committente, in presenza di contestuale cessione dell’organizzazione economica deputata si ha un trasferimento di ramo d’azienda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©