Fondazioni lirico sinfoniche, accordo su contratto a termine e malattia
Il 1° marzo 2018, tra l'Anfols, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle fondazioni liriche. Il presente accordo decorre dal 1° marzo 2018 e scadrà il 31 dicembre 2019.
Di seguito le più importanti novità.
Contratto a tempo determinato
Per il personale amministrativo delle fondazioni liriche sinfoniche nei periodi di stacco da un contratto all'altro si applica quanto previsto al comma 2 dell'articolo 21 del Dlgs n. 81/2015.
Se infatti il lavoratore viene riassunto a termine:
• entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
• entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi,
il secondo contratto si trasforma direttamente in contratto a tempo indeterminato.
Le Parti convengono di elevare, per il solo personale amministrativo già in servizio o con un'anzianità prossima ai 72 mesi, la durata del contratto fino al 31 dicembre 2019, al fine di fronteggiare le esigenze organizzative e produttive non risolvibili con assunzioni a tempo indeterminato.
Malattia
Il dipendente deve comunicare immediatamente l'assenza per malattia mediante comunicazione del numero di protocollo dell'attestato di malattia telematico o tramite l'invio del certificato medico ovvero.
Il periodo massimo di assenza per malattia è di 36 mesi di cui:
• 18 mesi (548 giorni frazionati o continuativi), nell'arco temporale di 3 anni con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
• 18 mesi senza corresponsione della retribuzione.
Il trattamento economico invece dei primi 18 mesi è il seguente:
• 100 per cento della retribuzione per i primi 9 mesi (273 giorni frazionati o continuativi);
• 90 per cento della retribuzione per i successivi 3 mesi (92 giorni frazionati o continuativi);
• 50 per cento della retribuzione per i successivi 6 mesi (183 giorni frazionati o continuativi).
Scaduti i termini stabiliti, al dipendente ancora ammalato può essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi, senza corresponsione di retribuzione.