Contenzioso

Non coperti gli infortuni per attività extra

di Luigi Caiazza

Secondo l’interpretazione da darsi all’articolo 2087 del Codice civile, non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere dopo il compimento della prestazione resa.

Tale l’articolato principio dettato dalla Cassazione nella sentenza 146/18 (depositata il 5 gennaio scorso) a seguito del ricorso di un imprenditore-datore di ...