L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Aspettativa non retribuita e contratto a termine

di Alberto Bosco

La domanda

Abbiamo un dipendente di una Associazione (CCNL UNEBA), che ha fatto richiesta di aspettativa non retribuita per un anno. La richiesta di aspettativa è stata fatta per motivi personali (poi ricondotti alla volontà di frequentare un percorso formativo di arricchimento professionale). Posto che il CCNL prevede all'art. 66 per l'aspettativa una durata massima di sei mesi, il datore di lavoro può comunque accettare la richiesta fatta dal dipendente per 12 mesi? Questo potrebbe comportare problemi con l'eventuale dipendente assunto successivamente con contratto a tempo determinato in sostituzione del dipendente in aspettativa, della durata di 12 mesi?

La decisione del datore di lavoro di accogliere – del tutto volontariamente e liberamente - la richiesta del dipendente, concedendo un periodo di aspettativa più lungo (12 mesi invece di solamente 6) è certamente legittima, perché più favorevole all'interessato, quindi è possibile derogare a quanto previsto in via ordinaria da parte del contratto collettivo. Visto che ci si trova nell'ambito della libera volontà delle parti, e che tale concessione è senza dubbio legittima, ne consegue che anche il contratto a termine per sostituzione con durata pari a 12 mesi è pienamente legittimo. Come indicato dal Ministero del Lavoro, è opportuno far risultare nel contratto la causale “per sostituzione”, per godere dell'esenzione dai limiti numerici e dal versamento del contributo addizionale sui contratti a termine.

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