I chiarimenti dell’Agenzia sulle agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico
Con l'articolata circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, l'Agenzia delle Entrate risponde alle domande di associazioni e società sportive, affrontando nel dettaglio le questioni tributarie di interesse delle associazioni e delle società emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra le Entrate e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Durante tale incotro sono state approfondite alcune problematiche fiscali, sulle quali la Circolare n. 18 fornisce chiarimenti riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Agevolazioni fiscali per lo sport dilettantistico - Nel detaglio, con il documento di prassi in oggetto viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l'applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
Sono poi affrontate - in risposta ad ulteriori specifici quesiti - alcune questioni concernenti l'applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all'esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.
Viene, inoltre, fornita risposta in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi.
Circolare n. 18/E/2018: prima parte - Nello specifico, nella prima parte del documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione finanziaria opera una ricognizione della normativa che regola il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, esaminando le seguenti disposizioni normative interessanti la vicenda:
- la legge n. 398/1991. Disciplina del regime fiscale agevolato per il quale possono optare associazioni e società che, durante il periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400mila euro (il regime prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'Iva, nonché semplificazioni contabili e dichiarative);
- l'art. 148, comma 3, TUIR. La norma che stabilisce la non imponibilità ai fini IRES (decommercializzazione) di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche);
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" (la norma in esame è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro).
Circolare n. 18/E/2018: seconda parte - La seconda parte della Circolare n. 18, è dedicata invece all'analisi degli effetti della recente riforma del c.d. Terzo settore (v. i decreti legislativi 3 luglio 2017, n. 112, contenente revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, emanati in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106) sull'applicabilità della disciplina fiscale prevista per gli enti sportivi dilettantistici non lucrativi.
Sul punto, il documento interpretativo in esame ricorda, innanzitutto, che il legislatore della riforma ha espressamente incluso l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per le quali sono riconosciuti specifici benefici.
Tuttavia, dato che il settore dello sport dilettantistico presenta alcune caratteristiche peculiari, il legislatore ha deciso di conservare per gli enti che operano al suo interno le agevolazioni fiscali già esistenti.
Ne consegue che associazioni e società sportive dilettantistiche potranno scegliere se mantenere le agevolazioni fiscali per esse specificamente previste dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora decidano di entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici tributari previsti per tali enti.
Sulla scorta di tale premessa, la Circolare n. 18 analizza specificamente i riflessi della nuova disciplina del Terzo settore sulle norme fiscali già previste per lo sport dilettantistico.
Il documento ricorda innanzitutto che il Codice del Terzo settore ha modificato alcune disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del regime della legge n. 398/1991, stabilendo, da un lato, la sua disapplicazione nei confronti degli enti del Terzo settore e, dall'altro, l'abrogazione delle norme che attualmente estendono l'applicazione del regime, rispettivamente, alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Queste modifiche, tuttavia, saranno operative solo a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (espressamente prevista per talune disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore) e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale del Terzo settore, con la conseguenza che fino ad allora l'ambito soggettivo del regime della legge n. 398/1991 resterà invariato. Successivamente, tale regime non potrà più trovare applicazione nè nei confronti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore (iscrivendosi nel Registro unico nazionale) né nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco nonché delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (in questo caso a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Il regime in esame, invece, continuerà ad applicarsi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore.
Con riguardo, invece, agli effetti sulla c.d. "decommercializzazione" prevista dall'art. 148, comma 3, del TUIR, la Circolare n. 18 precisa che il Codice del Terzo settore contiene alcune disposizioni che incidono sulla sua operatività, stabilendo, da un lato, la disapplicazione dell'intero art. 148 nei confronti degli enti non profit, e, dall'altro, prevedendo una modifica del comma 3. In particolare, dal novero degli enti non commerciali associativi a cui si applica la "decommercializzazione" vengono escluse le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. La norma, quindi, resta applicabile alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche. Anche queste modifiche, peraltro, saranno efficaci solo a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà attivo il Registro unico nazionale. Di conseguenza, solo le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore potranno continuare ad avvalersi della "decommercializzazione"; al contrario, le associazioni e le società che decideranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore non saranno più destinatarie della previsione dell'art. 148, comma 3, TUIR.
Circolare n. 18/E/2018: ultima parte - L'ultima parte del documento in esame, strutturato secondo il consueto schema domanda/risposta, fornisce alcuni chiarimenti con riguardo a questioni puntualmente individuate.
Tra le risposte fornite dall'Agenzia delle Enrate, si segnalano le seguenti:
- mancata comunicazione alla Siae dell'opzione per il regime della legge 398/1991. In presenza di "comportamento concludente" degli enti sportivi e di regolare comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio dell'opzione, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo. La stessa comunicazione, infatti, non ha natura costitutiva. Il documento di prassi precisa, però, che il mancato adempimento informativo è soggetto alla sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (ex art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti. Nel caso di quote di iscrizione a corsi o quote di affiliazione, di importo esiguo, incassate in contanti dall'ente e poi versate cumulativamente sul proprio conto corrente per un importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, la circolare precisa che, a fronte dell'obbligo della tracciabilità, è necessario rispettare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione: per ogni singola quota di iscrizione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza e conservarne una copia. Inoltre dovrà annotare in un apposito registro le entrate e le uscite, i nomi dei soggetti, la causale e l'importo, consentendo, così, in caso di possibili verifiche, l'acquisizione delle informazioni;
- decadenza dal regime agevolato nel caso di superamento del limite dei 400mila euro. Se il limite viene superato nel corso dell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento. Con riferimento all'intero periodo successivo, invece, l'ente dovrà applicare, ai fini IRES e IVA, le regole ordinarie;
- conseguenze in caso di tardiva presentazione del modello EAS. Si pemesse che le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, denominato EAS. La presentazione dopo i termini ordinari o, comunque, oltre il termine per beneficiare della remissione in bonis, comporta la perdita delle agevolazioni connesse a tale adempimento per l'attività svolta fino alla data di invio del modello. L'ente sportivo dilettantistico può beneficiare del regime di favore dal periodo d'imposta in cui è avvenuta la comunicazione, ma soltanto per le operazione effettuate successivamente alla presentazione del modello. Si ricorda che l'EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente e, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Inoltre, nell'ipotesi di perdita dei requisiti qualificanti (art. 30 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito senza modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti". Infine, si può rimediare all'eventuale dimenticanza, trasmettendo il modello nei termini fissati per la prima dichiarazione utile, versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo "8114" (remissione in bonis);
- trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva dell'atleta. L'attività svolta in attuazione degli scopi istituzionali, dietro corrispettivo, da un atleta appartenente a una società e associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, nei confronti di un ente con gli stessi intenti istituzionali, è considerata non commerciale e, quindi, non rilevante per l'IREs, se i due enti appartengono alla medesima federazione sportiva. Condizione indispensabile, inoltre, è che l'atleta abbia svolto, all'interno dell'organizzazione, un'attività diretta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. Sono escluse dall'agevolazione, quindi, le ipotesi di operazioni speculative. Il regime di favore, ad esempio, non può essere applicato nell'eventualità in cui il diritto alla prestazione dell'atleta sia stato precedentemente acquistato e poi rivenduto senza che l'atleta venisse coinvolto nelle attività istituzionali. In tal caso, la plusvalenza realizzata è rilevante ai fini Ires. Tassazione ordinaria anche per la cessione a enti diversi dalle associazioni o società sportive dilettantistiche. Se l'operazione è imponibile e l'ente ha optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/1991, la plusvalenza derivante dalla transazione, specifica l'Agenzia, è assoggettata a tassazione in aggiunta al reddito forfettariamente determinato. Viene confermato che non concorre alla formazione del reddito il premio di addestramento e formazione tecnica (previsto dall'art. 6, legge 23 marzo 1981, n. 91), percepito dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che hanno optato per il regime agevolativo della legge n. 398/1991;
- trattamento fiscale della cessione dei diritti di partecipazione al campionato. Si applica la previsione agevolativa della "decommercializzazione" a condizione che la cessione avvenga da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro a favore di un'altra associazione o società sportiva e che entrambe sia affiliate alla medesima Federazione sportiva. Inoltre, è necessario che l'ente che cede continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.