Edili, distacco in Svizzera
La Confederazione Svizzera, sul proprio sito internet, tra le FAQ ha specificato che “conformemente all'articolo 2 della legge sui lavoratori distaccati, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro (CNL) ai sensi dell'articolo 360a CO nei seguenti ambiti: retribuzione minima; periodi di lavoro e riposo; durata minima delle vacanze; sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro; tutela di gestanti, puerpere, bambini e giovani; non discriminazione, segnatamente parità di trattamento fra donna e uomo”. Inoltre, continua la FAQ, “il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati un alloggio che soddisfi il grado usuale di igiene e comodità (art. 3, legge sui lavoratori distaccati)”. Ciò premesso, si ritiene preferibile inserire nel corpo del cedolino e non nella parte alta dello stesso (spazio riservato agli emolumenti fissi), per l’intero periodo di permanenza in Svizzera, la differenza retributiva che sarà utile alla determinazione dei vari istituti legali e contrattuali, oltre a formare base imponibile contributiva e fiscale.