Rapporti di lavoro

Sostegno e riqualificazione nella chiusura d’azienda

di Antonio Cattaneo e Adalberto Perulli

È stato sottoscritto il 16 ottobre, presso il ministero del Lavoro, il primo accordo a livello nazionale per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 44 del Dl 109/2018. Quest’ultimo contempla la possibilità del ricorso alla Cigs per i dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (29 settembre 2018) e per il 2019 e 2020.

Nel caso specifico la Cigs andrà a favore dei 118 lavoratori rimasti alle dipendenze della Società Città di Roma Metronotte in amministrazione straordinaria a seguito della cessione del complesso aziendale alla Società Sicuritalia.

L’accordo con le parti sociali è il frutto di un’intensa negoziazione svolta tra il commissario straordinario, la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali durante un delicato periodo transitorio in cui l’annunciato ripristino di questo ammortizzatore sociale coincideva con il termine della procedura di licenziamento collettivo avviata a seguito della cessione del complesso aziendale, per attuare la risoluzione dei rapporti di lavoro rimasti alle dipendenze dell’amministrazione straordinaria.

Non appena entrato in vigore il Dl 109/2018, le parti hanno siglato l’accordo che prevede l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata di 12 mesi (periodo massimo complessivo previsto dalla legge) e poggia le basi normative su un combinato disposto delle previsioni contenute nell’articolo 44, vale a dire l’assorbimento da parte della cessionaria di ulteriori dipendenti e la stipulazione con la Regione Lazio di un accordo contenente un programma di politiche attive in favore dei lavoratori destinatari del trattamento di Cigs, oltre agli incentivi previsti dagli avvisi pubblici regionali aventi ad oggetto bonus assunzionali per le imprese.

La circolare 15/2018 del ministero del Lavoro ha chiarito che l’ipotesi in esame integra una nuova fattispecie di Cigs per crisi aziendale. Benché la formulazione della norma indichi tre distinte sub-fattispecie, alternative l’una all’altra (si veda la scheda allegata), l’orientamento del ministero non pare improntato a una rigida giustapposizione tra le condizioni indicate, quanto a una valutazione pragmatica delle diverse situazioni, anche verificando la possibilità – come è accaduto nel caso Metronotte – di “incrociare” la sussistenza di più condizioni in modo sinergico.

Una volta stabilita la conclusione dell’attività e individuate le prospettive di cessione, è necessario stipulare un accordo con le parti sociali presso il ministero del lavoro, al quale possono partecipare anche il ministero dello Sviluppo economico e la Regione interessata, fornendo adeguata documentazione attestante la situazione aziendale e gli obiettivi perseguiti (cessione con finalità di continuazione o ripresa dell’attività).

Una volta stipulato l’accordo, l’azienda deve presentare, tramite sistema informatico Cigsonline, istanza al ministero del Lavoro, corredata dal verbale di accordo, elenco nominativo dei lavoratori interessati, programma di cessione/reindustrializzazione o di politiche attive regionali e piano di sospensione del personale. In tal modo si realizzano le condizioni per quel ripristino della causa di cessazione di attività, abrogata dal Dlgs 148/2015, fortemente voluta dal nuovo governo in questa in questa fase economica ancora caratterizzata da numerose situazioni di crisi aziendali.

Le condizioni

Le condizioni

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