Contrattazione

Quelle «giravolte» che creano caos

di Alessandro Rota Porta

Il rimaneggiamento annunciato dal governo sulla disciplina del contratto a tempo determinato - se venisse realizzato – rappresenterebbe l’ottavo intervento sulla materia negli ultimi sei anni. Infatti, sono state sette le norme che, a vario titolo, hanno messo mano a questa fattispecie dal 2012 in avanti, senza contare tutte le modifiche che si sono spesso susseguite nelle fasi di conversione in legge di alcuni dei provvedimenti, perché – a quel punto – il conto dei ritocchi salirebbe ulteriormente.

Proviamo, allora, a ripercorrere le diverse “giravolte” del contratto a tempo determinato.

Le varie disposizioni si possono dividere sostanzialmente in due blocchi. Il primo ricomprende una serie di modifiche al Dlgs 368/2001, che attuava la direttiva europea in materia: leggi 92, 134 e 189 nel 2012, decreto legge 76 e legge 97 nel 2013.

Il secondo pacchetto consiste, invece, nel Jobs act che ha, dapprima, riformato il contratto a termine con il Dl 34/2014 e, poi, abrogato il Dlgs 368, a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti (Dlgs 81/2015). Da precisare, peraltro, come anche prima del 2012 già quasi una decina di norme avevano disposto correzioni al Dlgs 368.

Volendo entrare nel dettaglio sui principali interventi legislativi tra quelli citati, la riforma Fornero aveva introdotto la possibilità per i datori di lavoro di procedere a nuove assunzioni con modalità “acausale”, vale a dire senza l’onere di indicare le ragioni giustificatrici del termine apposto al contratto, per una durata non superiore a 12 mesi. Inoltre, aveva allungato le pause da osservare tra un contratto a termine e il successivo, poi riaccorciate dal decreto Letta nel 2013: quest’ultimo provvedimento (Dl 76) aveva, altresì, delegato ai contratti collettivi di qualsiasi livello la possibilità di individuare ipotesi alternative rispetto a quella del primo rapporto a tempo determinato, dove non avrebbe trovato applicazione l’apposizione del cosiddetto causalone.

Passando al perimetro del Jobs act, è stato il decreto Poletti ( 34/2014) ad aprire la breccia a una incisiva rivisitazione del Dlgs 368/2001, poi cancellato dal Dlgs 81/2015. Le novità più rilevanti sono state l’abolizione delle causali e il potenziamento delle proroghe, con la previsione però, di alcune misure di “garanzia”: restava, infatti, confermato il tetto massimo di durata generale del contratto a termine in 36 mesi e veniva introdotta una soglia massima legale di utilizzo dei rapporti a tempo determinato.

Queste misure sono quindi sfociate nella vigente disciplina, contenuta nel decreto legislativo 81/2015.

In attesa di quel che accadrà, è inutile osservare come questa schizofrenia legislativa contribuisca soltanto a disorientare gli attori del mercato del lavoro e a creare confusione applicativa.

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