Erronea indicazione del ccnl
La criticità della questione è rappresentata dall'individuazione e, quindi, dalla dimostrabilità, eventualmente di fronte al Giudice, del mero errore. Posto che il c.c.n.l. formalmente richiamato nel contratto di lavoro tra le parti è quello delle Agenzie di assicurazione Unapass - diverso da quello effettivamente applicato - vi sono tutta una serie di elementi che, a parere di chi scrive, rendono meno critica la dimostrabilità del mero errore. Un primo elemento si rifà al fatto che nel contratto di lavoro tra le parti è stata esplicitamente indicata la retribuzione minima contrattuale riferita alc.c.n.l. Sna. Altro aspetto da considerare è rappresentato dal fatto che il contratto Sna si applica e, suppongo, si applicava allora alla generalità dei dipendenti, quindi non avrebbero dovuto esserci ragioni razionali e logiche che avessero portato all'applicazione di un diverso contratto collettivo nei confronti della dipendente in questione rispetto agli altri dipendenti. Un altro aspetto a favore dell’azienda potrebbe essere rappresentato dal fatto che la dipendente ha sollevato la questione soltanto ora, dopo tre anni dall'assunzione. Tale “immobilismo” potrebbe essere valutato come una tacita accettazione delle condizioni contrattuali sottoscritte, tra le quali vi è la retribuzione. La retribuzione stessa (quella afferente il c.c.n.l. Sna) è stata indicata nel contratto di lavoro tra le parti, e quindi accettata dalla lavoratrice tramite sottoscrizione dell’accordo. Diversa sarebbe stata l’ipotesi in cui non si fosse richiamato esplicitamente nel contratto di lavoro l’ammontare della retribuzione applicata al rapporto lavorativo: il tal caso, infatti, il riferimento formale al contratto Unapass avrebbe sicuramente avuto un certo peso nella “disputa”. Il datore di lavoro potrà valutare l’eventuale esistenza di altri elementi e fatti che possono integrare quanto sopra richiamato, rafforzando così ulteriormente la tesi del mero errore.