Previdenza

Enpaia, sospensione degli obblighi contributivi

di Michele Regina

Per i recenti eventi meteorologici naturali che si sono abbattuti in molte regioni italiane nei mesi di ottobre e novembre, il consiglio di amministrazione della Fondazione Enpaia ha deliberato di applicare nei confronti delle aziende operanti nelle zone colpite dalle calamità la sospensione degli obblighi contributivi tenendo conto anche delle misure che saranno indicate dal legislatore. È la stessa Fondazione Enpaia a darne notizia il 21 novembre sul proprio sito istituzionale.

Tali provvedimenti - ricorda la Fondazione - adottati da enti pubblici sono stati sempre recepiti da Enpaia, benchè la sua natura privatistica non glielo imponesse.
Si ricorda che la Fondazione Enpaia è l'ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura.

Gli impiegati agricoli, oltre alle assicurazioni generali obbligatorie e le prestazioni che hanno con Inps, sono anche obbligatoriamente iscritti all'Enpaia per le seguenti forme di previdenza:
Trattamento di fine rapporto aliquota contributiva pari al 6% della retribuzione lorda mensile dell'impiegato o del dirigente agricolo. Infatti Enpaia alla cessazione del rapporto di lavoro corrisponde direttamente all'assicurato il Tfr accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82. A richiesta degli interessati e in presenza di tutti i requisiti prescritti, l'Enpaia corrisponde, inoltre, l'anticipazione sul Tfr;

Fondo di previdenza: aliquota contributiva pari al 4% (di cui l'1,50% a carico del dipendente). Dell'intero contributo per il Fondo, l'aliquota 1% è destinata alla corresponsione di prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta; l'aliquota 3% è destinata alla formazione dei conti individuali dei singoli assicurati;

Assicurazione infortuni: aliquota contributiva pari all'1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

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