Rapporti di lavoro

L’assunzione protetta scatta con 15 addetti

di Manuela Lombardo e Alessandro Rota Porta

Conto alla rovescia per l’adeguamento alle novità sul collocamento obbligatorio in vigore dal 1° gennaio per i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 (inizialmente previste dal Dlgs 151/2015 per il 1° gennaio 2017 e rinviate di un anno dal Dl 244/2016). I datori quest’anno sono tenuti a coprire obbligatoriamente la propria quota di riserva, come precisato anche dalla nota del ministero del Lavoro 41/454 del 23 gennaio 2017. In sostanza, scatta l’abrogazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (la sedicesima): dal 2018, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile dovrà essere assolto entro 60 giorni dal raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili e non esisterà più quella finestra di tolleranza che permetteva di non effettuare l’assunzione di un lavoratore disabile fino alle sedici unità.

Sul piano operativo, la nuova regola comporta due effetti:
• i datori di lavoro che già si trovano nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno - entro il 2 marzo 2018 - provvedere a coprire la quota di riserva. Diversamente, per ogni giorno lavorativo in cui risulterà scoperta la quota d’obbligo, dovrà essere versata a titolo di sanzione (al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili), una somma pari a 153,20 euro al giorno, per ciascuna persona disabile non occupata nella giornata:
• i datori di lavoro che supereranno la soglia delle 14 unità, dovranno adoperarsi per coprire la quota di riserva, entro 60 giorni. I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento.

Le quote di riserva per i datori di lavoro pubblici e privati sono così determinate:
• deve essere assunto un lavoratore con disabilità, se sono occupati da 15 a 35 dipendenti;
• due lavoratori con disabilità, se sono occupati da 36 a 50 dipendenti;
• il 7% dei lavoratori con disabilità, se il datore occupa più di 50 dipendenti. L’1% dei posti, in aggiunta, deve essere riservato a familiari di persone invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro, a orfani o profughi.

Le stesse disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Considerando che sono le dimensioni aziendali a imporre o meno l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, è importante valutare, non solo il numero dei dipendenti in forza, ma anche le modalità di computo e alcune ipotesi di esclusione per determinate tipologie contrattuali (ad esempio, apprendisti o tempi determinati di durata non superiore a 6 mesi), ovvero alcuni casi legati alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di soggetti disabili.

I datori di lavoro che, a causa di particolari condizioni delle loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono - nel rispetto dei requisiti richiesti - essere esonerati dall’obbligo fino alla percentuale massima del 60% della quota. In questo caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Sono sospesi dall’obbligo di assunzione – con particolari specifiche a seconda dei casi – i datori di lavoro che hanno attivato interventi straordinari di integrazione salariale o procedure di licenziamento collettivo (per la durata delle procedure stesse) o che abbiano sottoscritto accordi e attivato procedure di incentivo all’esodo; oppure abbiano dichiarato fallimento o si trovino in liquidazione.

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