Rapporti di lavoro

Assegno di ricollocazione: parte la sperimentazione

di Antonio Carlo Scacco

Parte la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015: lo prevede la delibera 1/2017 approvata dal consiglio di amministrazione della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal) lo scorso 7 febbraio. La misura, che sarà al momento limitata alla erogazione di 10mila assegni, coinvolgerà un campione di soggetti scelti casualmente tra quelli potenzialmente destinatari, nonché alcuni Centri per l'impiego, in qualità di soggetti erogatori selezionati dalle amministrazioni regionali competenti. La sperimentazione sarà condotta utilizzando le regole e le modalità operative descritte nella delibera medesima: servirà, pertanto, a saggiarne la efficacia ed eventualmente ad offrire utili spunti per una sua eventuale revisione.

Destinatari dell'assegno sono i disoccupati percettori di NASpI da oltre 4 mesi; soggetti erogatori sono, a mente del decreto legislativo 150/2015, i centri per l'impiego (Cpi) o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 (tuttora in attesa di attuazione). L'assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. A sua volta tale servizio (articolo 23 del citato decreto legislativo 150) si compone essenzialmente di due distinte attività: una di tutoraggio e assistenza alla persona ed una specificamente mirata alla promozione del profilo del titolare dell'assegno verso i potenziali datori di lavoro.

Sul piano pratico, trascorso il quarto mese di disoccupazione, il Sistema informativo unitario procederà all'invio di una sorta di memento all'interessato, contenente un breve riepilogo del funzionamento dell'assegno ed il link alla pagina web dell'Anpal ove effettuare la richiesta telematica. Sarà comunque sempre possibile recarsi personalmente al Cpi competente per presentare la domanda. Il Cpi nei quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della istanza procede alla effettuazione delle necessarie verifiche e, in esito positivo, rilascia l'assegno (vale il silenzio assenso). Verrà conseguentemente fissato un appuntamento con il lavoratore presso la sede operativa da questi prescelta e, nei quattordici giorni successivi, messo a punto il programma di ricerca intensiva e assegnato il tutor. L'importo dell'assegno varia in funzione dei risultati occupazionali ottenuti. Se il lavoratore viene utilmente collocato, l'importo varia da un valore minimo a un valore massimo (da 250 a 5000 euro) a seconda dell'esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto concluso (se a termine o no). Se invece l'obiettivo occupazionale è disatteso, l'importo dell'assegno è limitato ad una quota fissa pari a 106,50 euro (Fee4Service), a ristoro degli sforzi e delle spese comunque profuse. Il servizio di assistenza si conclude normalmente in sei mesi, ma può essere prorogato per un periodo corrispondente se destinatario e soggetto erogatore lo ritengono opportuno, ovvero anticipato se gli obiettivi occupazionali vengono raggiunti prima della scadenza. Sia il percettore dell'assegno, sia il tutor assegnato devono impegnarsi per il buon esito del servizio. Il lavoratore, in particolare, deve partecipare agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento) e deve impegnarsi ad accettare una offerta congrua di lavoro. In mancanza (cosiddetto meccanismo di condizionalità) sono previste diverse tipologie sanzionatorie, modulate a seconda della gravità dell'infrazione, che vanno dalla decurtazione totale o parziale della prestazione a sostegno del reddito alla decadenza dello stato di disoccupazione.

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