L’utilizzo illecito della badante non è punibile
Le persone fisiche e le famiglie che utilizzano servizi di assistenza alla persona somministrati da cooperative o società non autorizzate non sono punibili a titolo di utilizzazione illecita: lo chiarisce l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 21 giugno 2017, n. 5617.
La norma (articolo 18, del dlgs n. 276/2003) dispone che, nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (importo riducibile ex articolo 16 della legge n. 689/1981).
Nel caso delle famiglie o delle singole persone, tuttavia, esistono ragioni pratiche e testuali che depongono a favore della non punibilità. Sotto il primo profilo si pensi alla difficoltà, per tali soggetti, di verificare in capo al somministratore l’esistenza dei requisiti legali che consentono lo svolgimento della relativa attività, anche utilizzando una diligenza media (ad esempio, la iscrizione del somministratore nel relativo Albo); sotto il secondo profilo, rileva la nota degli Ispettori, i riferimenti testuali rinvenibili nella disciplina normativa rinviano chiaramente «al mondo produttivo con esclusione, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie».
La interpretazione sopra indicata è valida, sottolinea la nota, anche dopo la depenalizzazione introdotta dal dlgs n. 8/2016.
Ove si verifichi somministrazione illecita di lavoratori addetti alla assistenza personale (ad esempio badanti) e conseguente illecita utilizzazione da parte di persone fisiche e famiglie, pertanto, solo la prima fattispecie sarà sanzionata (ex articolo 18, comma 1, del dlgs n. 276/2003).
Ovviamente, precisa opportunamente la nota, a carico dell'utilizzatore neanche saranno ipotizzabili le conseguenze previste dagli articoli 35 e 38 del dlgs n. 81/2015 (responsabilità solidale e costituzione dl rapporto con l'utilizzatore).