Durante il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore il lavoratore sospeso può lavorare con contratto a tempo determinato presso un’altra azienda, previa comunicazione all’Inps e al datore di lavoro. Si chiede se quanto sopra è possibile anche nel caso in cui i soci e legali rappresentanti della società in cassa integrazione siano anche soci della società dove andrebbe a lavorare durante il periodo di sospensione. Grazie, cordiali saluti
L’art. 8, comma 2 prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Tale disposizione non è dissimile da quella recata dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 ed è sostanzialmente identica all’art. 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 - convertito dalla legge n. 160/1988 – sulla regolamentazione dell’eventuale attività di lavoro subordinato (o autonomo) dei lavoratori...