Rapporti di lavoro

Chiusura cantieri, per l’esonero dal ticket di licenziamento basta la lettera di assunzione e cessazione

di Antonio Carlo Scacco

Per evitare il pagamento del ticket di licenziamento nei casi di interruzione di rapporti di lavoro per chiusura cantiere nel settore delle costruzioni edili è sufficiente produrre la lettera di assunzione e quella di licenziamento del lavoratore interessato: lo chiarisce l'Inps nel messaggio 3933 del 24 ottobre.

Il cosiddetto ticket di licenziamento è stato istituito dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) e deve essere pagato dal datore nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione Naspi. È pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale nell'ultimo triennio. Tale regola di carattere generale incontra alcune eccezioni. Tra queste ultime vi rientrano le interruzioni dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili motivate da completamento delle attività e chiusura del cantiere. In questi casi l'esonero si collega ad una situazione di fatto che prescinde dalla indicazione dei corretti codici nel flusso Uniemens (“M400” ed “M401” da indicare nel flusso del mese successivo all'evento e, nella denuncia individuale, i codici cessazione “1M” ed “1N”). Di qui la richiesta, ai fini dell'esonero ed in mancanza di altra documentazione idonea allo scopo, di esibizione della lettera di assunzione con l'indicazione del cantiere iniziale (che può essere diverso da quello finale) o della sede legale, nonché la mansione ricoperta dal lavoratore unitamente alla lettera di licenziamento contenente la espressa motivazione della “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto. Tali documenti, ovviamente muniti della firma del lavoratore, possono essere esibiti allo sportello, inviati per posta (raccomandata) ovvero trasmessi a mezzo cassetto previdenziale. Le sedi potranno, ove ritenessero non dovuto il ticket, invitare le aziende edili alla esibizione della documentazione citata.

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