Adempimenti

Deficit formativo: per la Cassazione è sufficiente per la condanna del datore in caso d'infortunio

Lo stabilisce la Cassazione a proposito della di un operaio ucciso dal ribaltamento del suo trattore condannando il datore di lavoro per omicidio colposo

di Mario Gallo

L'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 cod. civ.), soprattutto dopo la riforma del cd. "Testo unico" n. 81/2008, ha assunto un contenuto sempre più complesso ma, indubbiamente, il baricentro di tutto è rappresentato dal binomio valutazione dei rischi – formazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sotto tale profilo, infatti, appare significativa la recentissima sentenza della S.C. di Cassazione, sez. IV, pen. 5 settembre 2022, n. 32434, relativa alla vicenda del decesso di un operaio agricolo, avvenuto nel 2018, causato dal ribaltamento della macchina agricola che stava conducendo su un tratto di strada caratterizzata da una fortissima pendenza, per altro senza indossare nemmeno la cintura di sicurezza e con la testata non raccolta.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Catanzaro hanno ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro.

Condotta imprudente del lavoratore
Questi si era difeso sostenendo principalmente che la causa dell'infortunio era la condotta esorbitante dell'operaio deceduto, il quale aveva effettuato tale manovra pericolosa non per l'assolvimento di un compito lavorativo determinato, ma autonomamente, al fine di abbreviare il tempo di rientro in azienda; ha quindi, proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei Giudici di merito sotto diversi profili.
Tuttavia, la S.C. di Cassazione è stata di diverso avviso ed ha ritenuto come inammissibile il ricorso presentato con la conseguente conferma della pena inflitta, oltre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000).

Deficit formativo
Infatti, secondo gli Ermellini è stato accertato che il tragico incidente è stato determinato dall'accentuata pendenza del terreno bagnato e dalla condotta del lavoratore, il quale aveva eseguito una manovra pericolosa e vietata dallo stesso manuale d'uso del mezzo.
E proprio tale condotta dimostra il deficit formativo della vittima in riferimento alle caratteristiche e potenzialità del macchinario da lui condotto; questi, infatti, non aveva mai seguito corsi sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).
Pertanto, sussiste un preciso nesso causale tra l'evento e l'omissione che, già di per se, essendo grave è sufficiente a radicare la responsabilità del datore di lavoro come è stato correttamente accertato dai Giudici di merito.
E sotto questo profilo, precisa ancora la S.C. di Cassazione, nei precedenti gradi di giudizio è stato legittimamente ritenuto privo di rilievo il comportamento imprudente del lavoratore, sulla scorta del costante insegnamento della stessa Corte.
Infatti, qualora il datore di lavoro non adempia agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi quindi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.
E sottolineano ancora i giudici "... nemmeno l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore ..."; ciò fa comprendere, quindi, come ormai per la giurisprudenza il datore di lavoro non può fare solo affidamento sulle conoscenze e la pregressa esperienza del lavoratore – come oggi, purtroppo, troppo spesso ancora oggi avviene, specie nelle piccole attività – ma deve, in ogni caso, adempiere al proprio dovere formativo e, al tempo stesso, anche verificare l'efficacia dei corsi erogati.

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