Lavoro a termine per sostituzione di maternità
La risposta è positiva. L'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) prevede che, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni del medesimo T.U., nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. La formulazione della norma “[…] personale con contratto a tempo determinato in sostituzione […]” non esclude che, ai fini della fruizione dello sgravio e fermi restando gli altri requisiti previsti, una medesima lavoratrice possa essere sostituita da una lavoratrice a termine e, una volta scaduto il contratto di quest’ultima, da una successiva lavoratrice a termine fino al rientro della sostituita.