Previdenza

Pensione minima a 513 euro nel 2019

di Pietro Gremigni

Dal 1° gennaio 2019 i trattamenti pensionistici saranno rivalutati dell'1,1% mentre per il 2018 è stata confermato l'indice di rivalutazione provvisorio sempre dell'1,1% stabilito un anno fa in sede di perequazione delle pensioni.

Così ha stabilito il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 16 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2018, numero 275.

L'incremento dal 2019 impatterà non solo sulle pensioni in essere, ma anche su tutti i valori di riferimento, dal trattamento minimo, agli scaglioni delle retribuzioni pensionabili fino ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni.

Tutti i valori aggiornati saranno pubblicati prossimamente dall'Inps nella consueta circolare di fine anno, compreso i trattamenti di invalidità civile che vengono perequati nei limiti di reddito e nelle indennità spettanti in maniera diversa.

Pertanto le pensioni in essere, incrementate dal 2018 dell'1,1%, non dovranno subire conguagli dal momento che è stato confermato l'incremento previsionale dell'anno scorso.

Dal 1° gennaio 2019 saranno invece incrementate di un altro 1,1% che rappresenta la rivalutazione previsionale in attesa che tra un anno venga sancito il dato definitivo basato sul valore ufficiale dell'inflazione a fine anno.

Cambieranno dal 2019 anche gli indicatori pensionistici, utili anche come parametro di riferimento per l'erogazione di altri trattamenti previdenziali.

Ci riferiamo in particolare a:
- assegno sociale che passerà da 453 a 458 euro al mese;
- il trattamento minimo da 507,42 a 513,00 euro al mese;
- i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili utili per determinare le quote A e B della parte retributiva della pensione;
- la soglia di retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell'aliquota di rendimento delle quote A e B passa a 47.143 euro/anno.

Ricordiamo che il valore dell'assegno sociale è tra l'altro parametro di riferimento per accedere alla pensione contributiva per la quale, oltre ai requisiti di età e anzianità contributiva, occorre che l'importo maturato della pensione sia pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale.

Il trattamento minimo, oltre a costituire parametro per individuare gli scaglioni di rivalutazione, è punto di riferimento per valutare la spettanza dell'Ape volontario (la pensione maturata al momento della domanda di Ape deve essere non inferiore a 1,4 volte l'importo del trattamento minimo al netto della rata di ammortamento).

L'altra novità dovrebbe essere rappresentata dal ripristino del sistema di rivalutazione per fasce della legge 388/2000 che la legge 147/2013 ha cambiato per il periodo 2014-2016 e la legge 208/2015 ha allungato fino a tutto il 2018.

Pertanto, salvo che la legge di bilancio attualmente in discussione, introduca un ulteriore slittamento del sistema di indicizzazione, dal 2019 dovrebbe essere ripristinate le vecchie fasce così strutturate:

a) nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo Inps pari a 1.522,26 euro/mese, salvo per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, pari a 1.539 euro/mese;

b) nella misura del 90% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps pari a 2.537 euro/mese, salvo le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (2.565 euro/mese);

c) nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps (2.537 euro/mese).

Ciò comporta che le pensioni di importo fino a 1.522,26 euro al mese saranno rivalutate dell'intero indice dell’1,1%, le pensioni di importo superiore saranno rivalutate in misura inferiore pari, per il primo scaglione allo 0,99% e al terzo allo 0,825%.

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