Agevolazioni

Sisma centro Italia, l’Inps spiega le modalità di pagamento dei versamenti sospesi

di Rossella Quintavalle

L'Inps, con messaggio del 23 novembre 2018 numero 4378 , ha illustrato le modalità di effettuazione dei versamenti contributivi sospesi a causa degli eventi sismici che hanno coinvolto le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, come disposto dal Dl 55/2018 in materia di proroga e sospensione dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi.

Tali obbligazioni, in precedenza sospese a opera dell'articolo 48, comma 13, del Dl 189/2016, la cui scadenza è stata in seguito prorogata al 31 maggio 2018, devono essere adempiute entro il 31 gennaio 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi ed anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Risulta prorogato, altresì, il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione (messaggio Inps 3088/2018).

Si tratta in sostanza degli adempimenti e dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza nell'arco temporale che va dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017; sono ricomprese altresì le rateazioni già in corso alla data dell'evento sismico e relative alle rate sospese nel medesimo periodo, le quali vengono riattivate per essere saldate in unica soluzione entro la data fissata del 31 gennaio 2019.

I contribuenti che hanno ripreso gli adempimenti e i versamenti sospesi in forma rateale a decorrere dal 31 maggio 2018 dovranno interrompere i versamenti a decorrere dal 1° dicembre 2018 e provvedere a versare il debito residuo in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019, ovvero richiedere una nuova rateazione con le modalità che saranno fornite prossimamente dall'Istituto.

Per effettuare il pagamento, le aziende con dipendenti dovranno utilizzare il modello F24, indicando nella "Sezione Inps" il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964); nei flussi Uniemens relativi ai periodi di paga dalla data dell'evento sismico ad agosto 2017, nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> va inserito il nuovo valore "N964" e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi). Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito Inps da versare con le consuete modalità, tramite modello F24, ovvero un credito azienda o un saldo a zero (circolare 204/2016).
I contributi sospesi che riguardano artigiani e commercianti sono tutti quelli in scadenza dal 16 novembre 2016 al 20 agosto 2017.
I versamenti relativi al saldo 2016 e primo acconto 2017 dovuti dai liberi professionisti dovranno essere effettuati indicando nella "Sezione INPS" del modello F24 la causale contributo PXX/P10.

I committenti relativamente ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, indicheranno nella "Sezione INPS" del modello F24 la causale contributo CXX/C10.
Le aziende agricole assuntrici di manodopera e i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, effettueranno il pagamento tramite modello F24 utilizzando i dati indicati nella lettera già inviata in sede di tariffazione. Il prospetto dei contributi dovuti sarà reperibile rispettivamente nel cassetto aziende agricole e nel cassetto previdenziale autonomi agricoli all'interno della sezione "news individuale". Le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017 non inviate dovranno pervenire all'Istituto alla medesima scadenza del 31 gennaio 2019.
Per i datori di lavoro domestico i versamenti saranno effettuati con le consuete modalità, ossia utilizzando i bollettini MAV.

Infine, informa l'Inps, le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica destinatarie della sospensione contributiva, dovranno effettuare il pagamento tramite il modello F24, "Sezione altri enti previdenziali e assistenziali", indicando nel campo "causale contributo" il codice PX33 ed indicare il contributo dovuto nell'elemento <AltriImportiDovuti_Z2> della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).

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