Scatti di anzianità nel cambio CCNL
La questione posta dal lettore si inserisce nel filone argomentativo del diritto dei contratti di lavoro e, nello specifico, nel tema della successione di contratti collettivi; tema che per la sua complessità e articolazione non può essere oggetto di analisi in questa sede. Peraltro, la successione di contratti collettivi, con disdetta dell’uno a vantaggio dell’altro, di norma è materia ricondotta al ruolo delle relazioni sindacali aziendali, in ragione della fragile tenuta di legittimità che una decisione unilaterale da parte del datore di lavoro in tal senso possa generare nei futuri rapporti contrattuali individuali. Sono numerose le pronunce della giurisprudenza, spesso anche contrastanti, sulla salvaguardia del trattamento economico raggiunto dal lavoratore e sulla incorporazione delle clausole collettive nel contratto di lavoro individuale. Ciò premesso, è comunque possibile fornire alcune indicazioni sui criteri generali normalmente adottati in tali situazioni, che distinguono la decorrenza temporale dello scatto di anzianità rispetto alle tempistiche di maturazione del trattamento economico. Quanto alla decorrenza temporale dello scatto di anzianità, gli scatti del nuovo contratto ripartono dall’ultimo scatto maturato dal dipendente sotto la vigenza del disdettato CCNL e proseguono fino al numero totale di scatti previsti dal nuovo CCNL. Esempio: - sotto la vigenza del precedente CCNL il lavoratore ha maturato 2 scatti triennali alla data del 1° settembre 2017; - il nuovo CCNL è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e prevede un numero totale di scatti di anzianità pari a 5 biennali; - il lavoratore ripartirà dal terzo scatto, che con il nuovo contratto diventerà biennale, fino a raggiungere il quinto scatto ivi previsto; il terzo scatto sarà maturato dal lavoratore in data 1° settembre 2019; tale biennio decorre, quindi, dal 1° settembre 2017 e termina il 31 agosto 2019. Sotto il profilo economico, con il cedolino paga di settembre 2019 sarà erogato un nuovo scatto di anzianità di un valore pari: - a 4/24mi del valore previsto dal precedente CCNL (per il periodo settembre 2017-dicembre 2017); - a 20/24mi del valore previsto dal nuovo CCNL (per il periodo gennaio2018-agosto 2019).
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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