Adempimenti

Manodopera fuori gara e torna la clausola sociale

di Matteo Prioschi

Obbligo di scorporare dalla base d’asta i costi per manodopera e sicurezza e ritorno della clausola sociale per gli appalti ad alta intensità di manodopera. Sono alcune delle novità in tema di lavoro che dovrebbero essere inserite nel correttivo al decreto appalti pubblici, il numero 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile dell’anno scorso.

Il decreto legislativo, che interviene sulla norma attualmente in vigore, potrebbe essere approvato in via definitiva e pubblicato entro la prima settimana di aprile. La bozza attualmente disponibile interviene su 119 articoli dei 220 del Dlgs 50/2016, in alcuni casi per mere correzioni formali, in altri con interventi sostanziali.

Per quanto riguarda la clausola sociale, si modifica l’attuale articolo 50 del Dlgs 50/2016, con la conseguenza che nei contratti di concessione e di appalto di lavoro e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (il costo di quest’ultima è almeno la metà dell’importo totale), l’inserimento della clausola sociale che comporta il passaggio del personale coinvolto non sarà più una possibilità, ma un obbligo. «Questo - ha sottolineato l’avvocato Andrea Stefanelli, dello studio legale Stefanelli &Stefanelli, che ieri ha illustrato le novità in un seminario - comporta il fatto che per partecipare a una gara e mettere a punto un’offerta si dovrebbe conoscere l’organizzazione del lavoro di chi ha già l’appalto. Senza considerare le complicazioni amministrative derivanti dal passaggio del personale».

Sempre a tutela dei lavoratori si prevede di non sottoporre a ribasso il costo della manodopera, disposizione che avrà un forte impatto in particolare sulla fornitura di servizi, dove il costo del lavoro ha un peso preponderante.

Per contrastare il lavoro nero e irregolare, invece, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dovrà considerare anche se i dipendenti dell’azienda siano congrui, come numero, al lavoro da svolgere per il contratto specifico. Per esempio, se un datore di lavoro ha 40 addetti e ha già alcuni cantieri aperti in cui risultano potenzialmente impiegati tutti i dipendenti, potrebbe non essere ritenuto in grado di affrontare un nuovo impegno.

Tuttavia, secondo l’avvocato Stefanelli, si tratta di una disposizione difficile da attuare almeno fino a che non saranno integrate tutte le banche dati. «Attualmente - ha sottolineato - è impossibile verificare in quali cantieri sono effettivamente impiegati i lavoratori contemporaneamente e se si fa ricorso al subappalto».

Tra le molte altre modifiche si segnala quella relativa al limite del subappalto. Viene precisato che è consentito fino al 30% della categoria prevalente e fino al 100% di quelle scorporabili. Però resta la possibilità, per la pubblica amministrazione, di richiedere in anticipo il nome dei subappaltatori.

Per gli appalti sotto soglia, invece, viene specificato che si deve rispettare il principio di rotazione degli inviti, quindi ogni volta vanno cambiate tutte le aziende contattate. Invece non è stato risolto il dubbio riguardante la soglia dei 40mila euro, che consente l’affido diretto, se cioè tale importo va riferito al periodo di programmazione (biennale o triennale) o al singolo importo. In compenso la determina a contrarre dovrà contenere espressamente le ragioni che hanno portato alla scelta del fornitore.

Infine viene introdotta l’articolazione su base regionale dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché la possiblità di deroga all’obbligo di selezione dall’elenco dell’Anac dei commissari per forniture e servizi sotto soglia (209mila euro) e per lavoro sotto 1 milione di euro.

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