Adempimenti

Sospensione dell’attività per lavoro nero, più condizioni per la revoca

di Luigi Caiazza

La sospensione dell’ attività imprenditoriale è una sanzione avente la finalità di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti “in nero”. L’Ispettorato nazionale del lavoro ( Inl ) parte da tale affermazione, contenuta in una sentenza amministrativa, per rispondere con la lettera circolare prot. n. 5546 del 20 giugno scorso e ribadita con la successiva lettera dell'11 luglio scorso, ad un quesito sulle modalità operative per revocare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 82/08 (Testo Unico sicurezza).

La risposta al quesito supera le precedenti linee operative per cui, nell’ipotesi di accertata occupazione di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, era possibile procedere alla revoca del provvedimento sanzionatorio previa comunicazione di assunzione, seppure tardiva, agli uffici preposti. Secondo le nuove linee operative alla comunicazione deve seguire, invece, anche la consegna ai lavoratori interessati della lettera di assunzione e, laddove prevista, la visita di idoneità alle rispettive mansioni occupate e all’attività informativa e formativa.

La soluzione suggerita dall’Inl appare però carente nella motivazione. E questo perché anzitutto l’attività di polizia amministrativa dell’ispettore del lavoro non è quella di reprimere le eventuali violazioni accertate, ma, come si legge in un passaggio della stessa lettera in esame, di «sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione del lavoratore».

L’articolo 14, comma 1, del Testo Unico, inoltre, ipotizza due distinte cause che possono determinare la sospensione dell’attività imprenditoriale: l’una riferita al lavoro nero nelle richiamate percentuali, l’altra in caso di accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza . Il successivo comma 4, stabilisce a sua volta due condizioni per la revoca del provvedimento: per il lavoro nero, la lett. a) chiede la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; per le violazioni in materia di sicurezza, la lett. b) chiede l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro in materia di sicurezza; in entrambe le ipotesi la lett. c) prevede il pagamento di una somma aggiuntiva. Sembra, quindi, non pertinente, in caso di sospensione per lavoro nero, la richiesta della visita medica e della formazione dei lavoratori in quanto tale condizione non è espressamente richiesta dalla legge.

Il fatto che tale ulteriore adempimento, come conclude la nota, «consente di ridurre l’esposizione al rischio corruzione in capo al personale ispettivo», non sembra una valida ragione per onerare ulteriormente il datore di lavoro.

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