Contenzioso

Sicurezza sul lavoro, l’oblazione aziendale «salva» i contravventori

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di Mauro Pizzin


In caso di violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro il pagamento della sanzione amministrativa da parte del legale rappresentante della società giova anche al dipendente-contravventore che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda, facendo estinguere il procedimento a suo carico.
Il principio, già evidenziato in passato dai giudici di legittimità (si veda la sentenza n 18914 del 15 febbraio 2012), è stato ribadito dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 39449/17, depositata ieri, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso del presidente di una Srl, condannato in primo grado dal Tribunale di Torino al pagamento di un'ammenda di 11mila euro per plurime violazioni delle disposizioni contenute nel Teste unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08).
Si ricorda che l'articolo 24 del Dlgs 758/94 - intitolato “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e richiamato dall'articolo 301 del Testo unico- stabilisce che la contravvenzione si estingue (con conseguente richiesta di archiviazione del procedimento penale da pate del piemme) se il contravventore adempie alla prescrizione dell'organo di vigilanza che fissa un termine per la regolarizzazione (articolo 20).
In questo contesto, nel corso del giudizio di merito il ricorrente non solo aveva domandato di essere assolto da tutte le imputazioni per essere i reati estinti a seguito di oblazione amministrativa, al cui pagamento aveva provveduto la società con portata estintiva anche nei confronti di tutti i contravventori, oltrechè della società stessa, ma aveva anche chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto, al momento dell'accertamento dei fatti da parte del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) della Asl TO3, non possedeva la qualifica di datore di lavoro contestatagli, essendo diventato amministratore della società solo in un momento successivo.
Nel negare la richiesta, il giudice di merito aveva escluso, tuttavia, l'effetto estintivo del pagamento effettuato dalla società, ritenendo che non potesse avere efficacia nei confronti della violazioni addebitate al ricorrente, andando a “sanare” solo la posizione di altri coimputati. Secondo la Cassazione, tuttavia, il Tribunale non ha indicato le violazioni commesse dal ricorrente, non ha evidenziato le diversità rispetto a quelle contestate agli altri imputati, né, infine, ha analizzati i pagamenti effettuati dalla Srl onde ricondurli alle sole violazioni commesse da soggetti diversi dal ricorrente. Da ciò la necessità di un nuovo esame sul punto, con rinvio ad un nuovo giudizio da parte del Tribunale del capoluogo piemontese. Sarà quest'ultimo a dover giudicare se il pagamento già effettuato sia stato congruo, ossia abbia riguardato tutte le violazioni e corrisponda agli importi stabiliti.

La sentenza n. 39449/17 della Corte di cassazione

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