Tredicesima mensilità, misura, maturazione, assenze indennizzate dagli enti
La tredicesima mensilità è stata introdotta nell'ordinamento giuridico del nostro paese dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 (articolo 13), per gli impiegati dell'industria, e solo in seguito – attraverso l'art. 17 dell'Accordo Interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946 (reso efficace erga omnes dal DPR n. 1070/60) - il diritto alla “gratifica natalizia”è stato esteso anche agli operai.
Retribuzione differita. La tredicesima mensilità rientra, con le altre mensilità aggiuntive nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare durante le festività natalizie. La liquidazione avviene, invece, durante l'anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Eccezioni alla regola generale sono rappresentate dal lavoro intermittente (o a chiamata), il lavoro a domicilio e in tutte le ipotesi in cui viene stipulato un accordo di secondo livello che ne prevede la corresponsione corrente (in genere mensile).
Contrattazione collettiva. I contratti collettivi di lavoro nazionali e/o di secondo livello (territoriali e/o aziendali) disciplinano i vari aspetti che caratterizzano la tredicesima mensilità, in particolare:
- Il termine per il pagamento;
- La misura della mensilità aggiuntiva;
- Le modalità da osservare per il riproporzionamento della tredicesima a fronte di ipotesi riduzione della prestazione lavorativa oppure di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento.
Misura. L'ammontare della tredicesima mensilità viene stabilito dai contratti collettivi di lavoro, in genere nazionali, per ogni settore di riferimento: in generale, l'ammontare della tredicesima è pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per il personale con retribuzione fissa mensile (solitamente i lavoratori con qualifica impiegatizia) e ad un certo numero di ore per i lavoratori pagati “ad ore” (in via generale i lavoratori con qualifica operaia).
Sempre in via generale si fa riferimento alla retribuzione mensile od oraria di dicembre, anche se durante l'anno di maturazione della gratifica sono intervenuti aumenti della retribuzione (aumenti contrattuali oppure riconoscimenti individuali).
Periodo di riferimento. Un elemento comune è la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo della mensilità aggiuntiva, che è quella riferita al mese di dicembre ovvero quella spettante al momento dell'erogazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Elementi da computare. In generale, occorre prendere in considerazione i soli elementi aventi natura retributiva, caratterizzati dalla obbligatorietà, continuità e determinatezza; tale “regola” deve essere presa a riferimento anche quando è lo stesso contratto collettivo di categoria a stabilire gli elementi da computare nella determinazione della tredicesima, nel senso che eventuali altri elementi non richiamati dal contratto collettivo debbono comunque essere ricompresi se corrisposti secondo i caratteri appena citati.
Maturazione. La tredicesima mensilità spetta al dipendente che abbia prestato l'attività lavorativa per un anno intero (si prende come riferimento l'anno solare). In sostanza la tredicesima matura se il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa; l'importo globale annuo dovrà quindi essere diminuito di un ammontare rapportato alla percentuale delle assenze verificatesi nel corso dell'anno solare di riferimento per la maturazione.
La tredicesima mensilità matura durante i periodi di assenza dovuti a: congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria), congedo matrimoniale, malattia e infortunio (nei limiti della conservazione del posto di lavoro previsti dal contratto collettivo), festività, ferie, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento.
Diversamente, la tredicesima non matura durante le seguenti cause di assenza: malattia e infortunio oltre il limite temporale di conservazione del posto di lavoro, sciopero, assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, aspettativa e permessi senza retribuzione, congedo parentale (ex astensione facoltativa), permessi per malattia del bambino fino a tre anni, sospensione del lavoro per provvedimento disciplinare, servizio militare di leva. Al riguardo la contrattazione collettiva può, in genere, prevedere condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.
Assenze indennizzate dagli enti previdenziali/assicurativi. Nei casi in cui il dipendente abbia percepito indennità a carico degli istituti - quali, in genere, Inps e Inail - per assenze coperte da tutela previdenziale o assicurativa, occorre tenere presente che nella quasi totalità dei casi l'indennità liquidata comprende sia una quota di retribuzione corrente sia una quota di mensilità aggiuntiva. Gli enti suddetti, infatti, corrispondono per le corrispondenti assenze anche la quota di mensilità aggiuntiva che il lavoratore matura per le percentuali di liquidazione dell'indennità. In tutti questi casi il datore di lavoro deve assumere degli accorgimenti al momento della liquidazione della tredicesima annuale, perché la quota di tredicesima anticipata dall'istituto durante l'assenza del lavoratore non può ovviamente essere replicata. Conseguentemente il datore di lavoro deve trattenere dalla tredicesima mensilità quanto erogato dall'istituto allo stesso titolo. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno di maturazione della tredicesima, la dipendente sia stata assente per malattia, il datore di lavoro deve procedere nel seguente modo:
- se il datore di lavoro ha l'obbligo di integrare al 100% il trattamento a carico dell'Inps, la tredicesima deve essere pagata interamente alla lavoratrice dipendente, perché le quote di tredicesima ricomprese nell'indennità Inps sono già state recuperate in sede di integrazione dell'indennità stessa;
- se invece il datore di lavoro non ha l'obbligo di integrazione, al momento della corresponsione della tredicesima lo stesso deve tenere conto delle quote di tredicesima ricomprese nell'indennità Inps e trattenere le stesse dall'importo complessivo della tredicesima.