Rapporti di lavoro

Vantaggi «di riserva» per le Pmi innovative

di Gabriele Sepio

Per fruire degli incentivi fiscali legati all’assegnazione di strumenti finanziari e diritti a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori è necessario assicurarsi che la start up innovativa sia in possesso di una serie di requisiti, previsti dall’articolo 25 del Dl 179/2012, sia in forma «alternativa», sia «cumulativa».

In quest’ultimo caso lo startupper dovrà verificare che, contestualmente, la società non sia costituita da oltre 60 mesi, non sia il risultato di operazioni straordinarie, né sia quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, dal secondo anno di attività, il valore della produzione non può superare i cinque milioni di euro.

A ciò si aggiunge il divieto per la società di distribuire utili e l’obbligo di avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quanto ai requisiti «alternativi», la start up deve integrarne almeno uno tra i seguenti:

• spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione;

• impiego di almeno 1/3 della forza lavoro in possesso di dottorato (anche in svolgimento) o di laurea ed esperienza di ricerca da almeno tre anni, ovvero di almeno 2/3 della forza lavoro con laurea scientifica;

• titolarità o licenza di almeno una privativa industriale o titolarità di un software registrato, afferenti all’oggetto sociale.

Ma la start up innovativa che fuoriesce dal regime per decorso del termine o perdita dei requisiti può sempre qualificarsi come Pmi innovativa (articolo 4, Dl 3/2015) e transitare nella sezione speciale presso il registro delle imprese (circolare Mise 3696/C/2017), conservando i benefici comuni a entrambe le categorie di impresa, tra cui la detassazione e decontribuzione dei prodotti finanziari e diritti d’opzione assegnati ai lavoratori.

Per le Pmi innovative le soglie sono meno rigide. A loro infatti è richiesta l’integrazione di almeno due tra i seguenti requisiti:

• spese di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione;

• impiego di almeno 1/5 della forza lavoro in possesso di dottorato (anche svolgimento) o di laurea ed esperienza di ricerca da almeno tre anni ovvero di almeno 1/3 della forza lavoro munita di laurea scientifica;

• titolarità o licenza di almeno una privativa industriale o titolarità di un software registrato, afferenti l’oggetto sociale.

In caso di trasformazione in Pmi innovativa ci sarà comunque la possibilità di distribuire utili e di essere quotata su sistemi multicanale di negoziazione, salvo l’obbligo di certificare il bilancio da parte di un revisore, non previsto per le start up.

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