Rapporti di lavoro

Semplificato l’ingresso in Italia dei medici extra Ue per motivi formativi

di Alberto Rozza

Il medico straniero che intende partecipare in Italia ad iniziative formative o di aggiornamento, che comportano anche lo svolgimento dell'attività clinica, può presentare all'ufficio consolare italiano presente nel suo Paese la richiesta di rilascio del visto d'ingresso, purché dimostri di possedere adeguati mezzi di sostentamento, una polizza assicurativa per cure mediche e la disponibilità di un alloggio.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2017, n. 154 il decreto 10 aprile 2018 con il quale il Ministero della salute attua la disposizione contenuta nell'articolo 39-ter del Testo unico immigrazione, inserita dalla legge 3/2018 (recante il riordino delle professioni sanitarie) e definisce i requisiti, le modalità e i criteri per lo svolgimento della partecipazione dei medici extracomunitari ad iniziative formative e di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, comprese le istruzioni operative per il rilascio del visto d'ingresso, in deroga alle disposizioni vigenti.

I soggetti a cui si rivolge il provvedimento ministeriale sono gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita nello Stato extra Ue di provenienza. Più precisamente i medici devono possedere: un titolo di formazione medica; l'abilitazione all'esercizio della professione medica nel Paese in cui esercitano la professione (se prevista); l'iscrizione all'albo professionale (se prevista) e l'assenza di impedimenti all'esercizio della professione di carattere penale e professionale.

Questi documenti devono essere legalizzati e tradotti ai sensi dell'articolo 33 del Dpr 445/2000, secondo cui agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero che intendono ammettere alle iniziative formative e di aggiornamento i medici stranieri devono presentare al ministero della Salute una dichiarazione del direttore generale che attesti la denominazione e la durata del corso; la documentazione attestante i requisiti che i medici devono possedere e la polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Se il ministero della Salute verifica che la documentazione trasmessa è regolare, adotta un decreto di autorizzazione temporanea all'ingresso per una durata non superiore a due anni per lo svolgimento di attività di carattere sanitario esclusivamente presso l'azienda ospedaliera oppure l'istituto di ricovero che ha organizzato l'iniziativa formativa o di aggiornamento. L'autorizzazione, però, non consente l'ammissione presso le scuole di specializzazione dell'area sanitaria, né ai corsi di dottorato di ricerca.

Entro 6 mesi decorrenti dall'adozione del predetto decreto, il medico deve presentare richiesta di visto d'ingresso all'ufficio consolare italiano presente nel suo Paese, dimostrando di avere adeguate garanzie circa la sussistenza dei mezzi di sostentamento, una polizza assicurativa per cure mediche e la disponibilità di un alloggio.
Se i requisiti sono soddisfatti, il Consolato italiano rilascia l'apposito visto al medico, il quale entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia richiede il rilascio del permesso di soggiorno alla questura della provincia nella quale intende soggiornare.

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