Contributi «bilaterali», decide il giudice del lavoro
Con l’ordinanza 26 ottobre 2017 del tribunale di Roma si apre un nuovo capitolo nella vicenda che vede l’Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo (Ebitemp) opposto ad Ali-agenzia per il lavoro Spa nel giudizio avente a oggetto la debenza dei contributi all’ente stesso da parte delle agenzie che non applicano il Ccnl di settore rinnovato nel febbraio 2014.
L’agenzia per il lavoro (Apl) ricorrente, ritenuto di non applicare il contratto collettivo, ha adottato in sua “sostituzione” dei regolamenti aziendali che rinviano, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del personale, alle norme del Ccnl di settore, con lo scopo dichiarato di garantire un trattamento conforme al precetto contenuto nell’articolo 36 della Costituzione (ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a ciascun lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa).
A seguito di tale scelta l’agenzia ha interrotto i versamenti dei contributi a Ebitemp, che ha reagito chiedendo ed ottenendo dal tribunale ordinario di Roma tre decreti ingiuntivi per la contribuzione omessa. A sua volta l’Apl ha quindi promosso avanti al giudice del lavoro un’azione di accertamento negativo circa la pretesa creditoria del fondo, deducendo che il contributo in favore di Ebitemp è una prestazione vincolante solo per le parti stipulanti il contratto collettivo di settore.
Aggiunge inoltre l’Apl che, in virtù del principio costituzionale di libertà sindacale, nessun datore di lavoro può essere obbligato ad applicare un Ccnl che non sia efficace erga omnes, e che, infine, la disposizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera d del Dlgs 276/2003 – la quale impone alle imprese di somministrazione di lavoro il rispetto degli obblighi previsti dal Ccnl di settore applicabile – «non può interpretarsi nel senso che sia vincolante anche la parte obbligatoria di un contratto collettivo di diritto comune, altrimenti sarebbe in contrasto con l’articolo 39 della Costituzione, ma deve intendersi nel senso che impone l’obbligo di assicurare ai lavoratori un trattamento non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva di settore».
Dal canto suo Ebitemp si è costituito eccependo che la ricorrente applicherebbe di fatto già il contratto collettivo di settore e che, se non lo applicasse, «non sarebbe sufficiente, per osservare il dettato di legge, il regolamento aziendale adottato»: l’articolo 5 del Dlgs 276/2003, imporrebbe infatti il «rispetto degli obblighi previsti nel contratto collettivo nazionale di settore», compresi quindi quelli relativi al versamento dei contributi, a prescindere dall’affiliazione dell’agenzia all’associazione che ha stipulato il contratto.
Affermata la propria competenza funzionale nella materia, il giudice capitolino ha quindi disposto la trasmissione degli atti al presidente del tribunale per la riunione del procedimento con il giudizio opposizione al terzo decreto ingiuntivo ottenuto dall’Ebitemp.
Occorrerà attendere perché il giudice del lavoro si pronunci, in via generale, sulla pretesa creditoria dell’Ebitemp.