L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Apprendista e tutela maternità

di Josef Tschoell

La domanda

L’Azienda Alfa ha assunto il 19 ottobre 2017 un apprendista ex art. 43 dlgs 81/15 con scadenza 30 giugno 2018. In data 28 aprile 2018 l'apprendista chiede l'interdizione anticipata per gravidanza a rischio (fino al 23 settembre 2018). Durante tale periodo l'apprendista consegue il diploma professionale di 4° livello EQF obiettivo dell'apprendistato ex art. 43. L'azienda, valutato lo stato di gravidanza, ha prorogato il contratto fino al 23 dicembre 2018. Posto che l'apprendista ha conseguito il diploma a giugno 2018 (scopo dell'apprendistato) vorremmo sapere se possiamo risolvere il rapporto di lavoro alla fine del congedo di maternità o se dobbiamo attendere il compimento dell'anno di vita del bambino (nato il 24 settembre 2018) poiché vige il divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs 151/01.

L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 elenca tassativamente le ipotesi dove non si applica il divieto di licenziamento: la colpa grave da parte della lavoratrice, la cessazione dell’attività aziendale, l’ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o per la scadenza del termine, esito negativo della prova. Si ritiene che al termine del periodo formativo non si possa risolvere il rapporto di apprendistato perché lo stesso non è un contratto a termine e, dunque, tale ipotesi non è coperta dalle eccezioni (tassative) dell’art. 54 citato. Di conseguenza si ritiene che la lavoratrice dovrà essere qualificata e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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