Agevolazioni

Meno vincoli sul personale impiegato

di Giacomo Albano

Dal 2017 via libera al credito ricerca e sviluppo in misura «piena» per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca, a prescindere dal titolo di studio.

La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) è intervenuta sulla disciplina del credito d’imposta con numerose modifiche volte a potenziare l’istituto. Tra le modifiche più significative va ricordata – oltre alla proroga di un anno dell’incentivo e l’incremento a 20 milioni dell’importo massimo spettante - la fissazione dell’ aliquota al 50% per tutte le spese ammissibili e l’eliminazione, nell’ambito del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo, della distinzione tra «personale altamente qualificato» e personale «non altamente qualificato». Dal 2017 rientrano pertanto a pieno titolo nell’agevolazione, anche le spese per il personale «non altamente qualificato» inteso non solo quale personale «tecnico» in senso stretto (tecnici di laboratorio e tecnici ricercatori), ma più in generale come personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca, come ad esempio personale addetto alle prove, ai controlli e ai collaudi (circolare 13/E/2017)

La modifica consente di superare la normativa previgente (applicabile fino al 2016) che prevedeva l’eleggibilità dei costi per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo a condizione che si trattasse di personale «altamente qualificato», ovvero in possesso di un titolo di dottore di ricerca o in possesso di una laurea magistrale in determinate discipline in ambito tecnico e scientifico (secondo la classificazione Unesco Isced o risultante dall’allegato al Dl 145/2013). La precedente formulazione normativa, peraltro, aveva già formato oggetto di un’interpretazione estensiva da parte delle Entrate, che avevano fatto rientrare le spese per il personale «tecnico» nella categoria delle «competenze tecniche», agevolabili al 25% (circolare 5/E/2016).

Dal 2017, venendo meno la necessità che il personale addetto alla ricerca debba essere «altamente qualificato» non occorre più distinguere il costo sostenuto per il «personale altamente qualificato» da quello «non altamente qualificato». Resta ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività direttamente connesse con l’oggetto della ricerca e pertanto non rilevano i costi connessi indirettamente all’attività di ricerca - quali i costi riferibili al personale con mansioni commerciali, amministrative - e i costi del personale di supporto (addetti alla logistica, magazzino vigilanza, pulizie).

Tra le spese del personale possono essere ricompresi anche soggetti che non sono lavoratori dipendenti dell’impresa, ma che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Può essere agevolato quindi anche il compenso all’amministratore per la parte riferibile all’attività di ricerca effettivamente svolta . Sono altresì agevolabili gli onorari corrisposti agli esercenti arti e professioni, a condizione che svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa.

Il costo del personale va assunto in misura pari al costo effettivamente sostenuto dall’impresa , intendendo come tale la retribuzione lorda in rapporto all’effettivo impiego dei lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo, compresa la quota di trattamento fine rapporto maturata nell’anno.

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