Contrattazione

Welfare e premi aziendali per il settore delle esattorie

di Rossella Quintavalle

Agenzia delle Entrate-Riscossione, unitamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, hanno recentemente sottoscritto due importanti accordi che delineano i criteri e le modalità di erogazione del contributo selfare e del premio aziendale.

Welfare aziendale
Il primo incontro, avvenuto il 2 ottobre 2017, ha visto le parti definire le modalità di erogazione del welfare aziendale. In premessa occorre rammentare che la legge 225/2016 (riforma della riscossione), ha deliberato lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, lasciando il passo, a decorrere dal 1° luglio 2017, al nuovo ente denominato agenzia delle Entrate-Riscossione, sottoposto alla vigilanza del ministero dell'Economia e delle Finanze con il contemporaneo passaggio di Equitalia Giustizia sotto il controllo del medesimo ministero.

In precedenza, il 24 gennaio 2014, con il verbale di accordo di istituzione del Cia unico degli Adr del Gruppo Equitalia Spa, le parti avevano convenuto, in ambito di welfare aziendale (articolo 31), l'abrogazione degli istituti retributivi collegati a iniziative di sostegno al reddito presenti nelle previgenti contrattazioni di secondo livello delle società confluite in AdR, per sostituirli con un istituto di sostegno al reddito familiare e, ugualmente, avevano stabilito i sottoscrittori dell'accordo del 6 febbraio 2014 tra Equitalia Spa, Equitalia Giustizia Spa e le organizzazioni sindacali, all'articolo 27.

Il 15 luglio 2014 le parti avevano, a riguardo, individuato destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo stabilendo inoltre che un'apposita commissione tecnica paritetica nazionale avrebbe esaminato «modalità e criteri di ripartizione annuali» quali: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria e data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto.

In sede di accordo del 2 ottobre 2017, i convenuti, al fine di dare attuazione a quanto disposto a luglio 2014 e in considerazione del fatto che i lavoratori interessati hanno presentato le istanze relative al corrente anno 2017 secondo le modalità in precedenza stabilite, concordano di procedere all'erogazione a titolo di welfare in maniera rispondente alla mutata organizzazione dell'ente pubblico economico agenzia delle Entrate-Riscossione.

Stabiliscono pertanto, sulla base dei criteri già adottati negli anni precedenti, gli importi da erogare relativamente all'anno 2107 (allegato 1 dell'accordo 2 ottobre 2017) con le prime competenze utili, ripartendo i montanti già riferiti alle preesistenti società del cessato Gruppo Equitalia secondo precise modalità determinate semestralmente, sia per i dipendenti ex Equitalia Holding che per i dipendenti ex eq.servizi di riscossione, di seguito indicate:
A) il montante del contributo welfare già stabilito in accordo del 6 febbraio 2014 e attribuito cumulativamente alle cessate Società Equitalia Spa ed Equitalia Giustizia Spa, sarà scorporato in due distinti montanti calcolati sulla consistenza del numero dei dipendenti di tali società al 30 giugno 2017. Il risultato di tale scorporo relativo alla ex Holding, sarà a sua volta ripartito in due sub montanti di pari entità, relativi ai due semestri del corrente anno;
B) con riferimento al primo semestre il premio sarà calcolato tenendo a riferimento i due distinti montanti afferenti, rispettivamente, alla ex Equitalia Spa e alla cessata Società Equitalia servizi di riscossione, e ripartito tra i dipendenti aventi diritto secondo precisi criteri stabiliti nell'accordo in esame;
C) con riferimento invece al secondo semestre, il montante di tale competenza relativo alla ex Holding confluirà nel montante già afferente al medesimo titolo alla ex Società Equitalia servizi di riscossione e riunificato in un unico ammontare. Tale nuovo montante sarà ugualmente ripartito tra tutti i dipendenti aventi diritto e confluiti, a partire dal 1° luglio 2017, nell'EPE Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Gli importi sono stati determinati utilizzando gli stessi algoritmi di calcolo utilizzati per i precedenti esercizi (2014, 2015 e 2016), da corrispondere applicando le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f bis del Tuir, ove previste.

Premio aziendale
Con successivo accordo del 24 ottobre 2017 e sempre nel rispetto di quanto stabilito nel tempo da precedenti intese avvenute prima della costituzione dell'agenzia delle Entrate-Riscossione il 1° luglio 2017, le parti hanno definito le modalità di erogazione del premio aziendale (Vap) previsto all'articolo 42 del Ccnl del 9 aprile 2008, da attribuire in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi obiettivi finalizzati all'incremento di produttività e qualità del lavoro e in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in materia ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata (articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015), ivi compreso il deposito dell'accordo come previsto dall'articolo 14 della legge 151/2015.

I premi, da erogare nel mese di giugno 2018, tengono conto dell'appartenenza dei destinatari alle diverse categorie contrattuali e della posizione di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale. Il premio sarà corrisposto al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi dell'Ente pubblico economico agenzia delle Entrate-Riscossione ed erogato in presenza di un risultato del margine operativo lordo (Mol) positivo e incrementale rispetto all'anno 2016. Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il Tfr.

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