Il punto su certificazione e controlli di malattia
Nel mese di luglio 2018 l'Inps ha pubblicato sul proprio sito un documento che riepiloga le disposizioni vigenti e i comportamenti corretti da osservare con riguardo alla certificazione di malattia e alle visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici. Di seguito, dato l’interesse dell’argomento, una sintesi del documento. Poiché, in sostanza, esso è rivolto direttamente al dipendente, potrebbe essere utile diffonderlo tra i lavoratori.
Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia
In caso di malattia, ossia di un'infermità che determini incapacità temporanea allo specifico lavoro (concetto questo assai importante, in quanto la patologia invalidante va vista in stretta correlazione con le mansioni del dipendente), è il medico curante a redigere l’apposito certificato e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente (al più il giorno dopo se si è trattato di visita domiciliare); anche il medico libero professionista, nei casi previsti, può rilasciare il certificato di malattia telematico.
Il lavoratore:
a) deve sempre prendere nota del numero di protocollo del certificato (PUC);
b) deve chiederne al medico una copia cartacea;
c) se lo richiede espressamente, far sì che il medico invii la medesima certificazione al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria;
d) controllare sempre la correttezza di questi dati obbligatori, di cui è l'unico responsabile, per non rischiare il mancato indennizzo dell'evento di malattia: dati anagrafici, indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione utile (specificando eventuale località, frazione, borgo, contrada, precisando se si tratta di via, piazza, vicolo e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence…).
È inoltre importante verificare la corretta trasmissione del certificato telematico. A tale scopo, il lavoratore può visualizzare il certificato e l'attestato (certificato privo di diagnosi) sul sito www.inps.it, entrando con: CF e Pin o Spid per consultare il certificato; CF e numero di protocollo per consultare l'attestato).
Con il certificato telematico di malattia, si è esonerati dall'obbligo di invio dell'attestato al datore di lavoro, che può visualizzarlo mediante i servizi del sito www.inps.it. In ogni caso, il lavoratore deve attenersi alle disposizioni previste dal contratto collettivo o individuale di lavoro per informare il datore dell'assenza.
Casi particolari
Giorni festivi e prefestivi
Nei giorni festivi e prefestivi il lavoratore deve rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia per eventi insorti in tali giorni e/o per la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.
Pronto soccorso e ricovero
Nei casi di ricovero o accesso al PS, all'ospedale va chiesta la certificazione attestante il periodo di degenza e l'eventuale successiva prognosi di malattia, assicurandosi che sia stata effettuata la trasmissione telematica. Invece, se la Struttura non rilascia il certificato telematico e ne consegna uno cartaceo, il lavoratore deve accertarsi che vi siano tutti i dati fondamentali (dati anagrafici e CF, diagnosi in chiaro, data inizio malattia, data rilascio certificato, data presunta fine malattia, se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta, visita ambulatoriale o domiciliare, residenza o domicilio abituale e di reperibilità) e deve inviarlo all'Inps e al datore, con le modalità previste per la certificazione cartacea.
Come va redatto il certificato di malattia telematico
Le modalità di redazione del certificato telematico sono contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012, e illustrate nella circolare Inps n 25 luglio 2013, n. 113. Il medico, se ne ricorrono i presupposti, deve inserire correttamente le seguenti informazioni:
a) indicazione di evento traumatico (ex art. 42 legge 4 novembre 2010, n. 183): l'informazione è indispensabile perché l'Inps possa valutare se vi sono le condizioni per l'azione surrogatoria verso i terzi responsabili; in caso di azione surrogatoria con esito positivo, per il lavoratore c'è il vantaggio che le giornate di indennità di malattia recuperate dall'Inps non rientrano nel computo del periodo massimo assistibile per malattia;
b) segnalazione delle eventuali “agevolazioni” (per le quali il lavoratore privato o pubblico è esonerato dal rispetto delle fasce di reperibilità) in caso di: patologia grave che richieda terapie salvavita; malattia per cui è stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime 3 categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, o a patologie rientranti nella tabella E dello stesso decreto; di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità riconosciuta almeno pari al 67%;
Il medico può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa: l'Inps ha fornito alcuni indirizzi operativi sull'applicazione delle norme relative alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori privati (Inps, circolare 7 giugno 2016, n. 95); tali informazioni sono fondamentali per poter garantire lo svolgimento corretto delle successive attività di competenza dell'Istituto.
Validità del certificato cartaceo
Il certificato di malattia e l'attestato redatti su carta sono accettati solo se non è tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, per la validità della certificazione, devono risultare inseriti comunque tutti i dati obbligatori (art. 8, DPCM 26 marzo 2008). Il certificato cartaceo va consegnato all'Inps (o inviato con R/R) entro 2 giorni, solo se si tratta di un lavoratore privato avente diritto all'indennità economica di malattia da parte dell'Istituto. Va sempre comunicato il corretto indirizzo di reperibilità. Inoltre, l'attestato cartaceo va trasmesso al datore (sempre nei 2 giorni, se si tratta di un lavoratore privato con diritto all'indennità economica di malattia Inps; nei termini previsti dal contratto, negli altri casi).
Giorno di inizio della malattia
L’Inps riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, solo dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico.
Infine, il datore di lavoro potrebbe ritenere il dipendente assente ingiustificato nei giorni non riconosciuti dall’Inps.
Cicli di cura ricorrenti
Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie specialistiche comportanti incapacità al lavoro (inclusi trattamenti emodialitici, chemioterapia, eccetera), i lavoratori privati cui spetta la tutela previdenziale della malattia possono produrre un'unica certificazione attestante la necessità di trattamenti ricorrenti e che qualifichi ogni periodo come ricaduta del precedente. Tale certificazione va inviata all’Inps e al datore prima dell'inizio della terapia (indicando i giorni previsti per l'esecuzione) ed è utile a far considerare, ai fini dell'indennità previdenziale, i diversi giorni di malattia come un unico evento.
A prestazioni effettivamente eseguite, l'interessato deve presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il calendario delle cure eseguite. Le assenze dal lavoro per le terapie devono, comunque, essere certificate, nelle consuete modalità, mediante certificazione telematica o, se questa non è possibile, cartacea.
Con questo secondo intervento, concludiamo l'esposizione delle indicazioni operative che sono state fornite on line dall’Inps con riguardo alle disposizioni vigenti e ai comportamenti corretti quanto alla certificazione di malattia e alle visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici.
Fasce orarie di reperibilità
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e di quelli pubblici) o su richiesta dei datori per i propri dipendenti.
Dal proprio canto, il lavoratore è tenuto a quanto segue:
a) accertarsi che sul campanello del domicilio di reperibilità sia indicato il suo nominativo, per permettere al medico fiscale l'eventuale visita di controllo;
b) non dimenticare di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.
Eccezioni per i lavoratori privati
Premesso che può essere disposta una visita di controllo su appuntamento (Inps, circolare 7 giugno 2016, n. 95), le esenzioni ammesse dall'obbligo di reperibilità sono le seguenti:
a) necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e a accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli delle fasce orarie di reperibilità;
b) provati gravi motivi personali o familiari;
c) cause di forza maggiore;
d) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
e) stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Eccezioni per i lavoratori pubblici
I casi di esonero sono indicati dal D.M. n. 206/2017, e sono individuati come segue:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della Tabella A, o a patologie rientranti nella Tabella E del DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
La visita fiscale va richiesta obbligatoriamente dal datore pubblico se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, a discrezione, può essere disposta più volte nello stesso periodo di prognosi.
Controllo per eventi conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale
Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte dell'Inps, ciò al fine di non interferire nell'attività di competenza esclusiva dell'Inail in materia (art. 12 della legge n. 67/1988).
Lavoratore assente a visita medica di controllo domiciliare
Il dipendente che è trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare, viene invitato con apposito avviso a presentarsi in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale Inps di competenza.
Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale egli ha ripreso l’attività lavorativa, non è tenuto a sottoporsi a quella visita, ma deve comunque comunicarlo alla medesima Struttura Inps. In ogni caso, occorre presentare idoneo giustificativo per l'assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, se si tratta di un lavoratore privato avente diritto all'indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore.
Modifica dell'indirizzo di reperibilità
Per variare l'indirizzo di reperibilità durante la malattia vanno seguite queste regole.
Lavoratore privato - Il lavoratore assicurato per la malattia all'Inps deve prima avvertire la Struttura territoriale di competenza tramite i canali indicati nel sito www.inps.it e avvisare immediatamente anche il datore, attenendosi alle disposizioni del contratto collettivo. Chi trasferisce il domicilio all’estero in Paese Ue durante la malattia, deve informare prima la Struttura territoriale Inps di competenza che valuta se effettuare un controllo medico legale preventivo. Invece, chi non è assicurato per la malattia presso l'Inps, deve avvertire immediatamente solo il proprio datore e attenersi alle disposizioni del contratto di lavoro.
Lavoratore pubblico – Il lavoratore deve avvertire subito il datore, il quale provvede a informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali (art. 6, D.M. n. 206/2017).
Modifica del periodo di malattia
Se il lavoratore vuole rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, deve chiedere al medico che ha redatto il certificato la rettifica della prognosi, da inoltrare all'Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica. In caso di dipendente pubblico, il D.M. n. 206/2017 consente di rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi. Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originario.
A tale proposito va però ricordato che la Corte di Cassazione – con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12568, resa a sezioni unite – ha precisato che, salvo diversa previsione del contratto collettivo, per poter riprendere il lavoro il prestatore non ha l’onere di munirsi di un certificato di chiusura della malattia, e che un onere del genere neppure si ricava dall'articolo 41, co. 2, lettera e-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che si limita a prevedere che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente (di cui al precedente articolo 38), anche mediante visita sanitaria precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute protrattasi per più di 60 giorni continuativi, visita finalizzata a verificare l’idoneità alle mansioni: si tratta di controllo che la legge non configura come condicio iuris della ripresa dell'attività lavorativa e che, per di più, va attivato ad iniziativa datoriale e non del lavoratore.