L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Amministratore-dipendente della stessa società

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, ad un dipendete di una srl, socio minoritario della stessa, è stato chiesto di fare parte del Consiglio di Amministrazione della stessa Società con delega alla Gestione del Personale. Data la presunta incompatibilità delle due posizioni, si chiede se il soggetto interessato debba necessariamente risolvere il rapporto di lavoro dipendente prima della nomina ad Amministratore o se possa chiedere un periodo di aspettativa non retribuita di durata pari alla durata dell'incarico di Amministratore.

La giurisprudenza di legittimità (ad es. da ultimo Cass. 6699 del 6 aprile 2016) ha più volte affermato che la qualifica dì amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. Perché ciò sia possibile, tuttavia, è necessario che il socio/amministratore non sia amministratore unico della società, le mansioni ad egli attribuite siano diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e, infine, sia provato in modo certo il requisito della subordinazione, ossia il suo effettivo assoggettamento al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Nel caso di specie occorrerà adottare particolari cautele nella attribuzione delle deleghe onde evitare il conflitto di interesse (articolo 2391 c.c.), atteso che il consigliere cui sia stata attribuita la delega alla gestione del personale potrebbe trovarsi paradossalmente in conflitto con sé stesso quale dipendente della medesima società. La mancata adozione di tali cautele può portare ad esiti negativi rilevanti per il lavoratore: in primo luogo il disconoscimento del rapporto di lavoro dipendente e, conseguentemente, la perdita del diritto al trattamento pensionistico. La ipotesi della aspettativa non retribuita (istituto nel quale si verifica la sospensione della prestazione lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro e mancata corresponsione della retribuzione) potrebbe certamente diminuire la possibilità di conflitti nel senso sopra indicato ma dovrebbe essere verificata alla luce delle possibilità consentite dal contratto collettivo di riferimento.

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