Rapporti di lavoro

Formazione professionale statale e regionale, in Gazzetta le misure per il raccordo

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 17 è stato pubblicato il decreto interministeriale 17 maggio 2018, recante i criteri per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione professionale (IP) ed il sistema di istruzione e formazione Professionale (IeFP) nonché per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.

Il decreto è stato adottato sulla base della previsione del decreto legislativo 61/2017, a sua volta attuativo della legge delega 107/2015, meglio nota come “Buona Scuola”.

L'idea di fondo è stata quella di rimodellare completamente il sistema di istruzione professionale, promuovendo il raccordo e l'integrazione tra l'ormai obsoleto sistema statale (IP) e quello regionale (IeFP). La bozza definitiva del decreto era stata già siglata l'8 marzo scorso in sede di Conferenza Stato Regioni (il Titolo V° della Costituzione assegna l'IeFP alle competenze esclusive regionali, fermi restando gli obiettivi comuni fissati dallo Stato).

Il raccordo tra le due gambe del sistema formativo professionale è finalizzato a consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, in attesa della implementazione della rete nazionale delle scuole professionali.

Sul piano della flessibilità si segnala la possibilità per gli studenti di utilizzare nel biennio un monte orario non superiore a 264 ore per la personalizzazione degli apprendimenti e la realizzazione del progetto formativo individuale (Pfi). Nel triennio sarà invece possibile utilizzare un monte ore pari al 40% di quello complessivo per la realizzazione di attività integrative finalizzate all'acquisizione di crediti formativi, spendibili per gli esami di qualifica e di diploma professionale. Specifici accordi in sede regionale dovranno favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale statale ed il sistema di IeFP regionale, provvedendo alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ambito della quota oraria personalizzata nel biennio e nel triennio, nonché le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale. Gli accordi, anche in sede di Conferenza Stato – Regioni, dovranno altresì facilitare la spendibilità, nel mercato del lavoro, dei diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e dei diplomi di IeFP.

Particolare attenzione il provvedimento assegna all’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP. Le istituzioni scolastiche potranno attivare percorsi sussidiari nell'ambito dei Piani triennali dell'offerta formativa, sempre previo accordo regionale e accreditamento. Per consentire la piena operatività nel vigente anno scolastico, le istituzioni scolastiche già accreditate ad erogare percorsi di IeFP si considerano accreditate secondo le nuove disposizioni. Le disposizioni del decreto dovranno essere recepite dalle Regioni entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, mentre gli accordi tra Regione e Uffici scolatici regionali (USR) sull'IeFP sussidiaria dovranno essere stipulati entro 90 giorni.

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