di Salvatore Servidio

La domanda

Società che opera nel settore di installazione e manutenzione impianti termici, che avrebbe l'intenzione di erogare ai propri dipendenti dei buoni benzina come voucher, si chiede se tali erogazioni rientrano in quanto previsto dall'arti 51 comma 1 del Tuir , e pertanto escluso dalla base imponibile, ed erogate come welfare. Dette erogazioni verrebbero effettuate solo ai dipendenti con qualifica di operai tecnico, con importo complessivo variabile per ciascun dipendente (sempre nei limiti previsti dalla normativa).

Si premette brevemente che per welfare aziendale si intendono tutte le iniziative che un datore di lavoro può intraprendere per migliorare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Corrisponde, più in pratica, a un sistema di servizi a sostegno del collaboratore, con vantaggi fiscali sia per l’azienda che per il dipendente. Tra i benefit aziendali più diffusi e conosciuti vi sono certamente i buoni pasto, ma esiste anche un’altra categoria di voucher che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti con un meccanismo similare: i buoni carburante. Le aziende possono prevedere i buoni carburante come benefit a sé stante o come misura di welfare complementare alla gestione della propria flotta aziendale. Un’altra alternativa è quella di utilizzare i buoni carburante come omaggi da cedere ai propri clienti. I buoni carburante, come suggerisce il nome, consentono ai lavoratori di acquistare il carburante (benzina, diesel, GPL o metano) per la propria auto, o per quella concessa in uso dall’azienda, senza pagare in denaro. Dal tenore del quesito prospettato, si ritiene che nella specie i buoni benzina erogati come voucher si possano ricondurre nell’ambito operativo del comma 3-bis dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Con questo inquadramento i benefit conservano il regime fiscale agevolato anche se erogati come voucher. Peraltro rientrano nella previsione normativa in quanto i buoni sono erogati a categorie di dipendenti (in questo caso dipendenti con qualifica di operai tecnico). Pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 51 TUIR, tali documenti di legittimazione non concorrono a formare il reddito, salva l’applicazione del comma 3 dell’art. 51, secondo cui non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Ciò, del resto, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E, che richiama anche la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E. Cordiali saluti.

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