Welfare Voucher
Si premette brevemente che per welfare aziendale si intendono tutte le iniziative che un datore di lavoro può intraprendere per migliorare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Corrisponde, più in pratica, a un sistema di servizi a sostegno del collaboratore, con vantaggi fiscali sia per l’azienda che per il dipendente. Tra i benefit aziendali più diffusi e conosciuti vi sono certamente i buoni pasto, ma esiste anche un’altra categoria di voucher che i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti con un meccanismo similare: i buoni carburante. Le aziende possono prevedere i buoni carburante come benefit a sé stante o come misura di welfare complementare alla gestione della propria flotta aziendale. Un’altra alternativa è quella di utilizzare i buoni carburante come omaggi da cedere ai propri clienti. I buoni carburante, come suggerisce il nome, consentono ai lavoratori di acquistare il carburante (benzina, diesel, GPL o metano) per la propria auto, o per quella concessa in uso dall’azienda, senza pagare in denaro. Dal tenore del quesito prospettato, si ritiene che nella specie i buoni benzina erogati come voucher si possano ricondurre nell’ambito operativo del comma 3-bis dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. Con questo inquadramento i benefit conservano il regime fiscale agevolato anche se erogati come voucher. Peraltro rientrano nella previsione normativa in quanto i buoni sono erogati a categorie di dipendenti (in questo caso dipendenti con qualifica di operai tecnico). Pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 51 TUIR, tali documenti di legittimazione non concorrono a formare il reddito, salva l’applicazione del comma 3 dell’art. 51, secondo cui non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Ciò, del resto, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E, che richiama anche la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E. Cordiali saluti.