Intervento del fondo di garanzia per tfr e crediti
Ai soci delle cooperative di lavoro la possibilità di ricorrere al Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 è stata riconosciuta dall’art. 24, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.334 del 12-20 luglio 1995, che aveva invece escluso l’intervento del Fondo nei confronti dei medesimi soci). Per i crediti di lavoro la norma (articolo 1 del decreto legislativo 80/1992) distingue i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) da tutti gli altri lavoratori dipendenti (la cooperativa, al verificarsi di certe condizioni, può essere assoggettata a procedure concorsuali). Tanto premesso si ritiene che il socio lavoratore in quanto tale possa richiedere l’intervento del Fondo ricorrendone le condizioni, anche se nominato liquidatore. In tema di responsabilità dei liquidatori l’articolo 2489 del codice civile dispone che essi debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
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