Previdenza

Criterio di competenza per calcolare il reddito di riferimento delle prestazioni agli invalidi civili

di Pietro Gremigni

Ai fini della concessione della prestazione di invalidità civile collegata al reddito, nel limite reddituale massimo vanno conteggiati gli arretrati, ma solo se riferiti all'anno di competenza. Non vanno cioè considerati gli arretrati erogati nello stesso anno, ma imputabili ad anni diversi.

L'Inps col messaggio 3098 del 25 luglio 2017 ha recepito gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza, basati su un precedente delle sezioni unite numero 12796 del 2005 e dà indicazioni alle sedi per la concessione della prestazione di invalidità respinta a suo tempo per superamento dei limiti reddituali.

Prestazioni collegate al reddito - Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati

Redditi arretrati - Con la nuova presa di posizione dell'Inps che risulta avere perso diverse cause su questo punto, viene abbandonato il criterio di cassa per applicare quello di competenza, ai fini della valutazione dei redditi nell'anno di riferimento.
In pratica se l'interessato ha percepito degli arretrati, anziché considerarli computabili nell'anno di percezione anche se riferiti ad anni differenti, occorre imputarli ai relativi anni in cui sono riferiti.

Precedenti domande respinte - Il nuovo criterio coinvolge necessariamente le domande di invalidità civile respinte per superamento del limite di reddito a causa dell'applicazione del criterio di cassa. Ora col nuovo indirizzo occorre rivedere quelle domande.
In presenza di domande di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l'orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, l'Inps adotterà i seguenti provvedimenti, ma solo in caso di ricorso o domanda di riesame:
- domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la sede dovrà accogliere l'istanza;
- domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
- domanda respinta, successivo ricorso al Comitato provinciale e accoglimento dello stesso e sospensione della delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale, la Sede competente dovrà accogliere l'istanza in autotutela.

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