Rapporti di lavoro

Il ticket licenziamento può arrivare a quasi 9mila euro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Alla cassa il “ticket sui licenziamenti” nella nuova veste prevista dalla legge di bilancio 2018. Con il messaggio 594/2018 diffuso ieri, l’Inps riepiloga la normativa a supporto dell’onere introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) e fornisce anche le istruzioni per consentire il versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato poste in essere da imprese rientranti in orbita Cigs, nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo secondo la legge 223/1991.

L’articolo 1, comma 137, della legge 205/2017 prevede che, da quest’anno, la somma da pagare in questi casi sia pari all’82% del massimale Naspi ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Fino a tutto il 2017, l’importo dovuto era pari al 41% del massimale, quindi la metà di quello adesso vigente. Non rientrano nell’aumento: le cessazioni effettuate in conseguenza di procedure di licenziamento collettivo attivate da aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs; quelle avviate entro il 20 ottobre 2017; le interruzioni avvenute a titolo diverso da quello previsto dalla legge di bilancio 2018.

Per verificare la data di avvio della procedura occorre fare riferimento a quella di ricezione, da parte dei sindacati e delle Rsa/Rsu, della preventiva comunicazione dei lavoratori in esubero. L’obbligo del pagamento del contributo scatta in tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro genera, anche solo teoricamente, il diritto del lavoratore alla percezione della Naspi. Ciò significa che il versamento del contributo prescinde dalla materiale percezione della misura di sostegno al reddito (per esempio perché il soggetto non ha i requisiti richiesti).

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, il contributo è sganciato dalla prestazione lavorativa. Di conseguenza, ai fini della relativa misura, non rileva se il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o parziale. Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Vale la pena inoltre ricordare che, nell’ipotesi in cui si proceda a licenziamenti collettivi senza preventivo accordo sindacale, il contributo dovuto viene triplicato.

Quest’anno l’importo assunto come base di calcolo è fissato in 1.208,15 euro. I diversi valori sono riepilogati nella tabella allegata a questo articolo. Per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga gennaio 2018, il versamento del ticket va eseguito entro il 16 marzo 2018 (contributi di febbraio 2018).

Nel documento l’istituto di previdenza illustra anche le modalità da seguire per l’inserimento del nuovo contributo nel flusso uniemens, utilizzando specifici codici istituiti a tal fine.

Il quadro di riferimento

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