Contenzioso

Non rieleggibile l’avvocato consigliere per due mandati

di Matteo Prioschi

Non può essere eletto consigliere degli ordini circondariali forensi il professionista che ha già svolto due mandati consecutivi, anche se questi risalgono seppur parzialmente al periodo precedente la riforma del 2017. Così ha deciso la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 32781/2018 depositata ieri.

La pronuncia ha conseguenze concrete ampie già nel breve termine perché, in base alla legge 113/2017, molti consigli dell’ordine vanno a scadenza alla fine di questo mese e saranno rinnovati all’inizio dell’anno prossimo.

La decisione della Cassazione riguarda il ricorso presentato da un avvocato contro la sentenza 80/2018 del Consiglio nazionale forense con cui è stato rigettato il suo reclamo relativo all’elezione del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento svoltasi il 6 e 7 ottobre 2017 con la proclamazione di professionisti che hanno già ricoperto la carica di consigliere per due mandati consecutivi. In base all’articolo 3 della legge 113/2017, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi (eccetto se hanno durata inferiore ai due anni) e possono ricandidarsi dopo che è trascorso un numero di anni pari a quelli del precedente mandato.

Secondo le sezioni unite, è pacifico che il divieto di candidatura a seguito di un doppio mandato si applichi per la norma a regime, ma altrettanto, ritengono i giudici, vale per le elezioni «in sede di prima applicazione della legge 113/2017 in virtù di una norma transitoria (articolo 17, comma 3, primo periodo, ultimo inciso della legge 113/2017) altrettanto idoneamente specifica».

Il limite del doppio mandato, sottolineano le sezioni unite, è funzionale all’esigenza di garantire un’ampia partecipazione alle funzioni di governo degli ordini da parte degli iscritti, favorendo l’avvicendamento degli stessi «in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione...nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazioni nelle relative compagini».

In tale prospettiva la limitazione dell’elettorato passivo determinata dalla legge 113/2017 viene ritenuta legittima e si deve ritenere valida anche per la prima tornata elettorale che si svolge dopo l’entrata in vigore della norma.

Infatti non si può sostenere che in questo caso si cadrebbe nell’applicazione retroattiva della legge. I giudici argomentano che i requisiti di eleggibilità vengono verificati necessariamente in prossimità o in coincidenza con le elezioni ma si riferiscono «a presupposti di fatto verificatisi in precedenza».

La nuova norma «non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione...a fatti passati». Peraltro, se così non fosse, si legge nella sentenza, gli effetti della riforma verrebbero posticipati al 2025, cioè a otto anni di distanza (due mandati pieni) dall’entrata in vigore della stessa.

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