Agevolazioni

Prenotabile l’esonero per tour operator e agenzie

di Barbara Massara

Le agenzie di viaggio e i tour operator hanno tempo fino al 9 settembre per presentare all'Inps la richiesta di quantificazione dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 4, comma 2-ter, del Dl 4/2022.

Lo comunica l'istituto di previdenza con la circolare 89/2022 che, come anticipato dal messaggio 2712/2022, detta le istruzioni per presentare la domanda online con cui prenotare i fondi.

Tuttavia il quadro normativo non è ancora completo, in quanto, per poter effettivamente fruire del beneficio, i datori di lavoro dovranno attendere un ulteriore provvedimento con cui saranno illustrate le modalità di recupero dell'esonero all'interno del flusso uniemens. Nel messaggio 2712/2022 l'Inps aveva definito la platea dei destinatari dell'esonero, costituita dalle agenzie di viaggio e dai tour operator con codice Ateco appartenente alla divisione 79, a cui l'istituto ha attribuito entro il 30 giugno il codice di autorizzazione 2J.

Questi stessi soggetti dovranno presentare istanza telematica per poter accedere al beneficio, consistente in uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale dovuta per un massimo di 5 mesi , anche non continuativi, nel periodo di competenza aprile-agosto 2022, per tutti i rapporti di lavoro dipendenti in essere, sia quelli instaurati che quelli instaurandi nel periodo agevolato.

Il modulo, denominato “AT_2TER” ,disponibile all'interno del portale delle agevolazioni presente sul sito dell'istituto, oltre ai dati aziendali classici, deve riportare l'ammontare dell'esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta (compresa l'eventuale quota determinata in via prospettica), l'indicazione della forza aziendale media riferita al medesimo periodo, nonché l'eventuale erogazione della quattordicesima mensilità in quanto ricadente nel periodo agevolato.

Inoltre, con la sottoscrizione del modulo il datore di lavoro dichiara espressamente di rispettare i limiti della misura degli aiuti di Stato previsti dal temporary framework (comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni) pari a complessivi 2.300.000 euro al 30 giugno 2022.

Spetterà poi all'Inps effettuare le verifiche di tutte le istanze ricevute, ivi comprese le eventuali richieste di riesame e, solo a seguito della conclusione dell'intero procedimento di controllo e di eventuali rielaborazioni, sarà definito, nei limiti delle risorse stanziate, sia il numero dei mesi di agevolazione (nei limite massimo di 5) che i relativi importi spettanti a ciascun datore di lavoro.

Ai fini della corretta fruizione, l'Inps precisa che l'agevolazione, in quanto non costituisce un incentivo all'assunzione, non è soggetta ai limiti e alle condizioni previste dall'articolo 31 del Dlgs 150/2001 (tra cui incompatibilità con un'assunzione obbligatoria o con un periodo di ricorso alla Cig per sospensione o riduzione dell'attività).

Devono invece essere rispettate i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (possesso di Durc, applicazione dei contratti collettivi, assenza di violazioni delle norme per la tutela delle condizioni di lavoro).

Infine l’Istituto ribadisce la generica cumulabilità del nuovo esonero con altre agevolazioni, con la sola eccezione di quelle che per espressa previsione normativa sono considerate.

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